Corte di giustizia, Sentenza C-207/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2022. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Impugnazione – Annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 – Articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie – Applicazione ratione temporis – Regole di voto del Consiglio – Maggioranza qualificata. — Causa C-207/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’impugnazione della Commissione contro l’annullamento, da parte del Tribunale, della decisione di esecuzione 2017/1442 sulle BAT per i grandi impianti di combustione. Ha confermato che, nel periodo transitorio previsto dal protocollo n. 36, la domanda di applicare le vecchie regole di maggioranza qualificata poteva essere presentata fino al 31 marzo 2017 e produrre effetti anche per una votazione successiva. La Corte ha escluso violazioni dell’articolo 16 TUE, del principio di certezza del diritto e del principio democratico.
Impugnazione respinta: il periodo transitorio del protocollo n. 36 consente a uno Stato membro di chiedere l’applicazione delle regole di voto del Trattato di Nizza fino al 31 marzo 2017, anche se la votazione avviene dopo tale data.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE e dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del protocollo n. 36, la richiesta di uno Stato membro di applicare le regole di voto della maggioranza qualificata del Trattato di Nizza debba essere formulata e seguita da una votazione entro il 31 marzo 2017, oppure se sia sufficiente che la richiesta sia presentata entro tale data anche quando la votazione avvenga successivamente; e, correlativamente, se tale interpretazione contrasti con l’effetto utile dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE e con i principi di certezza del diritto e democrazia.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che l’articolo 16, paragrafo 5, TUE, letto con l’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, consente a un membro del Consiglio di chiedere, fino al 31 marzo 2017 incluso, l’applicazione delle regole di voto del Trattato di Nizza, e che tale richiesta conserva effetto anche se la votazione interviene dopo tale data. Tale interpretazione non viola né la certezza del diritto né l’effetto utile dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE, perché rende prevedibili le modalità di voto sin dalla domanda e rispetta la natura transitoria della disciplina.
Norme richiamate
- Articolo 56 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE
- Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3
- Direttiva 2010/75/UE, articoli 13, 14 e 75
- Regolamento (UE) n. 182/2011, articolo 5, articoli 12 e 13
- Decisione 1999/468/CE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 238 TFUE
- Articolo 10 TUE
- Articolo 2 TUE
Impugnazione sulla validità del voto in comitato per l’adozione delle conclusioni BAT per i grandi impianti di combustione
La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. La controversia nasce dalla regola di voto applicabile nel comitato istituito dall’articolo 75 della direttiva 2010/75/UE e, in particolare, dall’interpretazione del regime transitorio sulla maggioranza qualificata previsto dal protocollo n. 36.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva presentato al comitato un progetto di decisione di esecuzione sulle BAT e aveva convocato la votazione per il 28 aprile 2017. La Repubblica di Polonia aveva chiesto il 30 marzo 2017 che il voto fosse effettuato secondo le regole di maggioranza qualificata del Trattato di Nizza, richiamando l’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36. La Commissione aveva respinto la richiesta ritenendo che la votazione, prevista dopo il 31 marzo 2017, dovesse svolgersi secondo la disciplina ordinaria dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE.
Il comitato aveva poi espresso parere favorevole il 28 aprile 2017 applicando le regole dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE. La Commissione aveva quindi adottato la decisione di esecuzione del 31 luglio 2017. La Polonia aveva impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale, che aveva accolto il primo motivo e annullato l’atto per violazione delle regole di voto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE, che disciplina la maggioranza qualificata e rinvia alle disposizioni transitorie del protocollo n. 36;
- l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del protocollo n. 36, che regola la transizione dal sistema di voto del Trattato di Nizza a quello del Trattato di Lisbona;
- gli articoli 13, 14 e 75 della direttiva 2010/75/UE, relativi alla procedura di adozione delle conclusioni BAT;
- l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, che disciplina la procedura d’esame.
Questioni sottoposte alla Corte
La Commissione deduceva un motivo unico di impugnazione articolato in due parti:
- violazione dell’articolo 16, paragrafo 5, TUE, perché il Tribunale avrebbe consentito l’applicazione delle regole transitorie del protocollo n. 36 oltre il 31 marzo 2017;
- violazione dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE, perché tale interpretazione avrebbe compromesso l’effetto utile della nuova regola generale sulla maggioranza qualificata e il principio democratico.
Ragionamento della Corte
La Corte respinge anzitutto la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe violato l’articolo 16, paragrafo 5, TUE. Osserva che l’articolo 16, paragrafo 5, rinvia espressamente al protocollo n. 36 e che l’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultimo consente a ogni membro del Consiglio di chiedere, fino al 31 marzo 2017 incluso, l’applicazione delle vecchie regole di voto. Nulla nel testo esclude che la votazione possa svolgersi dopo tale data, purché la domanda sia stata presentata nel periodo previsto.
La Corte sottolinea che la data del voto dipende in larga misura da elementi non controllabili dal singolo Stato membro e che un’interpretazione diversa svuoterebbe di effetto utile il diritto di chiedere l’applicazione del regime transitorio fino all’ultimo giorno utile. Inoltre, la lettura accolta dal Tribunale non proroga indefinitamente il periodo transitorio: l’effetto è circoscritto alle domande presentate entro il 31 marzo 2017 su progetti di atto già proposti ma non ancora approvati.
Quanto alla certezza del diritto, la Corte afferma che l’interpretazione del Tribunale rende prevedibili le modalità di voto sin dal momento della domanda, mentre la soluzione proposta dalla Commissione renderebbe incerta l’applicabilità del regime transitorio fino alla fissazione della data del voto da parte della presidenza del comitato. Il richiamo al recesso del Regno Unito è dichiarato irrilevante, trattandosi di un evento successivo non pertinente all’interpretazione del protocollo.
Effetto utile, democrazia e principio di diritto istituzionale
La Corte respinge anche la censura relativa all’articolo 16, paragrafo 4, TUE. Ricorda che la disciplina transitoria è stata espressamente prevista dai redattori del Trattato di Lisbona per assicurare una transizione flessibile tra i due sistemi di voto. L’argomento fondato sul principio di democrazia rappresentativa non è ritenuto decisivo ai fini dell’interpretazione del protocollo n. 36, poiché l’assetto transitorio è il risultato di una scelta normativa primaria dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Conferma quindi la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione di esecuzione 2017/1442, e condanna la Commissione alle spese, comprese quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.
Principi affermati
La sentenza afferma che, nel regime transitorio del protocollo n. 36, la domanda di applicazione della maggioranza qualificata secondo il Trattato di Nizza è validamente formulata se presentata entro il 31 marzo 2017, anche se il voto avviene dopo tale data. L’interpretazione deve essere restrittiva ma conforme al testo della norma transitoria, alla certezza del diritto e alla volontà del legislatore dell’Unione di assicurare una transizione graduale tra i sistemi di voto.
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