Cassazione Penale, Sentenza n. 216/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di declaratoria di non esecutività ex art. 670 c.p.p. della sentenza pronunciata dal Tribunale il 10/12/2018, denunciando la nullità del giudizio di merito per mancata instaurazione del contraddittorio a causa della nullità dei verbali di elezione di domicilio e delle notifiche ex art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore d'ufficio, e, in subordine, chiedendo la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per poter impugnare la sentenza
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che per dedurre la nullità assoluta e l'incolpevole mancata conoscenza del processo in caso di sentenza pronunciata in assenza occorra il rimedio della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.; l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. non è proponibile per far valere dette nullità e non può essere riqualificato come richiesta di rescissione. Anche la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. è inammissibile perché non è stata dedotta la causa di forza maggiore o caso fortuito prevista da quella norma. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
L'incidente di esecuzione previsto da questa norma non è lo strumento idoneo per far valere nullità assolute del giudizio celebrate in assenza che abbiano impedito la conoscenza del processo
art. 629-bis cod. proc. pen.
Rimedi straordinario di rescissione del giudicato applicabile alle sentenze pronunciate in assenza quando si deduca l'incolpevole mancata conoscenza del processo per nullità assolute; è l'unica impugnazione straordinaria esperibile in tali casi
art. 175 cod. proc. pen.
La restituzione nel termine è ammessa per caso fortuito o forza maggiore; non è idonea per sanare una presunta nullità del giudizio derivante da violazione del contraddittorio
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulle notificazioni e sulle elezioni di domicilio che il ricorrente censura come invalida; la Corte rileva che eventuali nullità connesse rientrano nella materia della rescissione del giudicato se hanno impedito la conoscenza del processo
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamata per sottolineare l'eterogeneità del rimedio dell'incidente di esecuzione rispetto alla rescissione del giudicato e l'impossibilità di riqualificazione automatica delle richieste
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito per indicare che istanze manifestamente infondate o inammissibili possono essere sanzionate e ricadono nelle previsioni di questa norma
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione o difesa in giudizio celebrato in assenza non sono deducibili mediante incidente di esecuzione e devono essere proposte con la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 (Burba)
Principio precedente che distingue natura e funzione dei rimedi e non consente la riqualificazione dell'istanza di incidente di esecuzione in richiesta di rescissione
Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018 (Avignone)
Riferimento giurisprudenziale che obbliga la Corte a rilevare l'inammissibilità originaria delle istanze
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi contrari la Corte ha disposto l'ammenda
Massime di principio
- Se si contesta la validità del contraddittorio per nullità (es. notifiche, elezioni di domicilio) in una sentenza resa in assenza, il rimedio corretto è la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., non l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.
- L'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) non è utilizzabile per far valere nullità assolute del processo celebrate in assenza; tentativi in tal senso sono inammissibili
- La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. è ammessa soltanto per caso fortuito o forza maggiore: non può essere usata per aggirare vizi di notifica o nullità del giudizio
- Richiedere il rimedio improprio può comportare la dichiarazione di inammissibilità e l'addebito delle spese processuali e, se non si esclude colpa, l'ammenda (es. versamento in favore della Cassa delle ammende)
- Per preservare l'accesso alla giustizia, chi deduce di non aver conosciuto il procedimento deve proporre tempestivamente la rescissione del giudicato con argomentazione sull'incolpevole mancata conoscenza; la giurisprudenza di legittimità è consolidata in tal senso
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