Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22911/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava tre avvisi di accertamento IRPEF (anni 2004, 2005, 2006) con i quali l'Agenzia ha imputato al ricorrente, in qualità di socio, il 50% dei ricavi non dichiarati della societa' Office Mania s.r.l., ritenendo che tali somme derivassero da un meccanismo di frode Iva (false triangolazioni) gestito da Del Vento con altri soggetti; censurava, tra l'altro, il raddoppio dei termini di accertamento (per presunta notizia di reato), la mancata allegazione della notizia di reato agli avvisi, la motivazione per relationem, l'asserita carenza di prova circa l'effettivo ruolo gestionale del ricorrente (amministratore di fatto), l'erronea applicazione di presunzioni e l'ipotetica doppia imposizione o la deducibilità di costi riferiti ad operazioni inesistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sorga l'obbligo di denuncia penale (sufficiente l'esistenza di notizia di reato trasmessa all'autorità giudiziaria), senza necessità di allegare la documentazione di notizia di reato all'atto impositivo né di accertare compiutamente il dolo specifico. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem agli atti della Guardia di Finanza, valida la presunzione di attribuzione pro quota agli soci di utili extracontabili in societa' a ristretta base partecipativa in mancanza di prova contraria, e ha escluso la deducibilità dei costi riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. Ha respinto le censure processuali e di merito, richiamando il divieto per la Cassazione di riesaminare il merito delle valutazioni di fatto affidate al giudice di merito. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 8.500,00 oltre spese prenotate).

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    I termini di accertamento possono essere raddoppiati quando sussistono seri indizi di reato che determinano l'obbligo di denuncia penale; per l'operatività del raddoppio è sufficiente l'esistenza dell'obbligo di denuncia e la trasmissione della notizia di reato, non l'accertamento definitivo del dolo.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Principio analogo a quello dell'art. 43 DPR 600/1973 per l'IVA: i termini di accertamento IVA possono essere raddoppiati in presenza di seri indizi di reato.

  • art. 37, comma 24 d.l. n. 223/2006

    art. 37, comma 24 d.l. n. 223/2006 (conv. in l. n. 248/2006)

    Disposizione che ha introdotto il raddoppio dei termini in presenza di notizia di reato; la Corte ha precisato che la modifica si applica ratione temporis anche ad annualità anteriori se i termini non erano ancora scaduti.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 5

    d.lgs. n. 74/2000, art. 5

    Rilevanza penale della frode fiscale: la Corte ha ritenuto sufficiente la comunicazione di notizia di reato relativa al delitto di cui all'art. 5 per legittimare il raddoppio dei termini.

  • art. 331 c.p.p.

    Norma che impone l'obbligo di denuncia da parte della pubblica amministrazione in presenza di notizia di reato; la trasmissione della notizia all'autorità giudiziaria ex art.331 è elemento che giustifica il raddoppio dei termini.

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    Ha introdotto la condizione che la denuncia sia presentata entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento; la Corte ha ricordato la successiva disciplina e le salvaguardie transitorie.

  • l. n. 208/2015 (commi 130 e ss.)

    art. 1, commi 130 e ss., l. n. 208/2015

    Ha sostanzialmente eliminato il raddoppio dei termini per il futuro, ma la disposizione transitoria salvaguarda gli avvisi già notificati e non incide sugli accertamenti oggetto del giudizio.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    Consente all'Ufficio, in caso di omessa dichiarazione, di determinare il reddito anche mediante presunzioni "supersemplici" che ribaltano l'onere della prova sul contribuente.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    Regola la responsabilità solidale e altre ipotesi di responsabilità tributaria; la Corte ha chiarito che nel caso concreto il contribuent è stato tassato come socio percettore di utili extracontabili e non come responsabile solidale in qualità di amministratore/liquidatore.

  • art. 6, comma 1, TUIR

    art. 6, comma 1, t.u.i.r.

    Riferimento al principio che l'ammontare dei ricavi deve riflettere operazioni effettive; la Corte ha ritenuto che, per operazioni oggettivamente inesistenti, non sussista reddito imponibile riconducibile a costi deducibili, mentre i ricavi fittizi aumentano la base imponibile della societa' e degli eventuali soci.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012

    art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012

    Richiamato dal ricorrente in tema di rilevanza dei ricavi rispetto ai costi indeducibili; la Corte ha confermato che, nelle fattispecie di operazioni inesistenti, i costi non sono deducibili e i ricavi fittizi vengono comunque considerati ai fini fiscali.

  • artt. 7 e 16 d.lgs. n. 472/1997

    artt. 7 e 16 d.lgs. n. 472/1997

    Regole sulle sanzioni tributarie e loro motivazione: la Corte ha ricordato che quando sanzioni sono contestate unitamente all'atto di accertamento, l'obbligo di motivazione specifica dell'atto sanzionatorio è assolto per relationem.

  • artt. 2383, 2475, 2476 cod. civ.

    artt. 2383, 2475, 2476 c.c.

    Norme societarie richiamate dal ricorrente per contestare la qualificazione del ruolo gestionale; la Corte ha ritenuto che la valutazione in fatto sia rimessa al giudice di merito e che gli elementi investigativi giustificassero la qualificazione del ruolo effettivo del ricorrente.

  • artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.

    artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

    Norme sull'onere della prova e sulle presunzioni: la Corte ha confermato la legittimità dell'uso di presunzioni (anche "supersemplici") dall'Amministrazione in caso di omessa dichiarazione, lasciando al contribuente l'onere di provare il contrario.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sorge l'obbligo di denuncia penale: è sufficiente la trasmissione della notizia di reato, non l'accertamento integrale del dolo specifico.
  • L'Amministrazione non è obbligata ad allegare la notizia di reato all'avviso di accertamento perché vale la semplice esistenza dell'obbligo di denuncia e la trasmissione all'autorità giudiziaria.
  • In caso di omissione della dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare presunzioni "supersemplici" per determinare il reddito: l'onere di prova per dimostrare l'inesistenza del reddito induttivo grava sul contribuente.
  • Per societa' a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, salvo prova contraria (accantonamento o reinvestimento dimostrabile).
  • Le fatture e i costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili: la mera regolarità formale delle scritture o la dimostrazione di pagamenti non sono di per sé prova della realità dell'operazione.
  • La motivazione per relationem agli atti della polizia tributaria è ammessa quando l'Ufficio condivide le conclusioni del processo verbale e ciò non pregiudica il contraddittorio, specie se gli elementi sono già noti al contribuente.
  • In cassazione non è consentito riaprire la valutazione del merito dei fatti e delle prove: i rilievi devono essere di diritto e non una nuova richiesta di valutazione di merito.
  • Se le sanzioni sono contestate congiuntamente all'atto di accertamento, la motivazione dell'atto impositivo può assorbire quella relativa alle sanzioni (motivo per relationem).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.