Cassazione Civile, Ordinanza n. 14752/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società e un soggetto privato avevano sottoscritto nel 2014 una scrittura privata con cui il secondo riconosceva un debito di euro 850.000 comprensivo di interessi. Contestualmente era stata firmata una side letter con cui, in caso di inadempimento, il debitore si impegnava a trasferire al creditore un certificato azionario relativo a una società panamense di cui era unico socio. Nel 2015 le parti avevano poi sottoscritto un ulteriore accordo, depositando il certificato presso un notaio con mandato a consegnarlo al creditore se il debito non fosse stato pagato entro una certa data, ovvero a restituirlo in caso di adempimento. Alla scadenza, il certificato era stato consegnato al creditore per l’inadempimento. Nonostante ciò, il creditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo riconosciuto. Il debitore aveva proposto opposizione sostenendo che il successivo accordo avesse novato l’obbligazione originaria, sostituendo al pagamento il trasferimento del certificato azionario. Il creditore aveva invece sostenuto che l’operazione integrasse un patto commissorio vietato. Il Tribunale aveva escluso la novazione, qualificato l’accordo come garanzia e revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, da un lato, nullità della sentenza di primo grado per contraddittorietà della motivazione, e dall’altro violazione dell’art. 1197 c.c., sostenendo che la datio in solutum richiede il consenso del creditore all’accettazione satisfattoria di una prestazione diversa, consenso che non poteva desumersi dalla mera esecuzione di una prestazione differente. La Corte ha però rilevato che entrambi i motivi erano costruiti sulla disciplina italiana e sull’art. 1197 c.c., mentre la sentenza impugnata aveva applicato il diritto svizzero ai rapporti tra le parti ai sensi dell’art. 14 l. 218/1995; tale profilo non era stato specificamente censurato. I motivi sono stati quindi ritenuti eccentrici e non pertinenti rispetto alla reale ratio decidendi, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, perché le censure non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: i motivi si fondavano sul diritto italiano e sull’art. 1197 c.c., ma non contestavano il punto decisivo, cioè l’applicazione del diritto svizzero ai rapporti tra le parti. È stata quindi confermata la decisione di merito, con condanna della ricorrente alle spese e ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
artt. 132, co. 2, n. 4 e 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
invocato come parametro per dedurre la nullità della sentenza per asserita contraddittorietà della motivazione
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
artt. 132, co. 2, n. 4 e 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 1197 c.c.
la ricorrente sosteneva che la datio in solutum richiede il consenso del creditore ad accettare una prestazione diversa con efficacia satisfattoria e liberatoria, non bastando la mera esecuzione della prestazione diversa
art. 14 l. 218/1995
richiamato dalla sentenza impugnata per affermare che i rapporti tra le parti erano regolati anche dal diritto svizzero
art. 2744 c.c.
invocato dalla resistente per sostenere che l’operazione complessiva integrasse un patto commissorio vietato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis del citato art. 13
richiamato come parametro di calcolo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la reale ratio decidendi della decisione impugnata e risultano costruite su un diverso quadro normativo non oggetto di contestazione.
- Chi impugna una sentenza deve censurare specificamente il presupposto decisivo posto a base della decisione; non è sufficiente dedurre errori astratti se resta intatta la qualificazione giuridica o la legge applicabile posta a fondamento del decisum.
- La doglianza sulla validità o sugli effetti di un accordo negoziale è priva di interesse quando non supera il punto preliminare e assorbente dell’individuazione del diritto regolatore del rapporto.
- La qualificazione di un accordo come novativo, di garanzia o come modalità satisfattoria deve essere contestata nel corretto ambito normativo individuato dal giudice di merito; una censura che presupponga una legge diversa è eccentrica e non idonea a scalfire la decisione.
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