Ordinanza n. 1736/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L'ANNULLAMENTO: -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, deliberazione quest'ultima della quale anche si chiede l'annullamento, entrambe impugnate, unitamente ai loro allegati rilevanti ai fini del presente contenzioso, nelle parti in cui determinano la soppressione e/o la delocalizzazione dei posteggi a rotazione d'interesse per i ricorrenti appartenenti alla categoria della rotazione integrativa; -di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano ai ricorrenti; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio dei ricorrenti nell'attuale collocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale di attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e deliberazione consiliare di approvazione del piano, nelle parti relative alla soppressione o delocalizzazione dei posteggi a rotazione integrativa
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025 e la deliberazione del Consiglio municipale del 18 dicembre 2025, unitamente agli allegati e agli ulteriori atti richiamati o non conosciuti, nella parte in cui dispongono la soppressione e/o la delocalizzazione dei posteggi a rotazione di interesse per gli operatori appartenenti alla categoria della rotazione integrativa. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le censure relative a violazione di legge, incompetenza o figure sintomatiche dell'eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Considerata la necessità di approfondire la controversia nella fase di merito, ai sensi dell'art. 55, comma X, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso al 17 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza dispone quindi un rinvio alla trattazione di merito senza statuire sull'annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Considerato che la controversia suggerisce l’approfondimento proprio della fase di merito, ai sensi dell’art. 55 comma X c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per non definire la domanda cautelare con una decisione immediata e fissare la trattazione del merito, ritenuta necessaria per l'approfondimento della controversia.
Come è indicizzato
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