Sentenza n. 57/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: a -della nota prot 254844, Settore Trasformazione urbanistica ed edilizia- servizio Scia e Cila, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15 ottobre 2025, recante divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi e/o disposizioni per conformare alla normativa vigente l’attività di cui alla s.c.i.a. prot. 111099 del 13/05/2025, nella parte in cui ha ritenuto non superabile il motivo ostativo indicato con il numero 6; b- ove e per quanto occorra, della proposta di adozione del provvedimento di cui al sub a), prot. 199028 del 1/8/2025; c- ove e per quanto occorra, della nota prot. 0120571 del 22 maggio 2025 con cui il Settore Trasformazioni Urbanistica ed edilizia -Servizio Scia e Cila – Ufficio Scia ha trasmesso all’Ufficio permesso di costruire la pratica per l’istruttoria di competenza e comunicato la necessità di integrarla con la modulistica P.d.c. e la relativa documentazione prevista dall’art. 96.03 del RUEC; d- ove e per quanto occorra, della nota prot. 187549 del 17 luglio 2025 del Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia Ufficio Cila e scia, recante rimozione provvedimento di inibizione prot. 120751 del 22.05.2025, nella parte in cui ha stabilito che “il termine di 30 giorni di cui all’art. 23 DPR 380/2001” riprendeva “a decorrere dalla comunicazione del presente atto”; e-ove e per quanto occorra, della nota prot.021400 del 5 agosto 2025, Settore Trasformazione Urbanistica ed edilizia Servizio Scia e Cila -Ufficio Cila recante divieto ad horas di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti dannosi di essa; f- di ogni altro atto, connesso, collegato e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti della SCIA, fondato sull'asserita erronea altezza dell'edificio e sulla necessità dell'assenso dei proprietari della particella n. 19 per la realizzazione di balconi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e proponente edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale conclusivo del procedimento relativo alla SCIA per la demo-ricostruzione, nella medesima sagoma planimetrica, di un fabbricato sito in zona omogenea B. In via principale ha dedotto l'inefficacia del provvedimento perché adottato oltre il termine previsto per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, sostenendo che si fosse formato il titolo per silentium. Ha inoltre censurato, in via subordinata, il merito delle ragioni ostative. Quanto al punto 6, ha contestato la misurazione dell'altezza dell'edificio di riferimento utilizzato dal Comune per il calcolo dell'altezza massima consentita, producendo una perizia che indicava un'altezza di 16,90 metri, a fronte dei 14,40 metri indicati dall'amministrazione. Quanto ai punti 10 e 11, ha negato che i balconi progettati aggettassero sulla particella n. 19 o sul cortile comune sottostante e ha contestato la necessità dell'autorizzazione degli altri proprietari. Ha dedotto violazione delle norme statali e regionali in materia edilizia e di SCIA, violazione del RUEC e delle NTA comunali, violazione dei principi di legalità, tipicità, buon andamento e giusto procedimento, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la censura relativa alla formazione del titolo per silentium. Ha rilevato che il Comune aveva tempestivamente comunicato, il 22 maggio 2025, che il titolo appropriato sarebbe stato il permesso di costruire e che, con la successiva nota del 17 luglio 2025, aveva stabilito la decorrenza di un nuovo termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 380/2001. Tali atti erano autonomamente lesivi e avrebbero dovuto essere impugnati nei termini; essendo stati contestati solo unitamente al provvedimento finale, le relative censure erano tardive. Il provvedimento finale non poteva quindi essere considerato inefficace per formazione del titolo mediante silenzio. Il ricorso è stato tuttavia accolto nel merito per difetto di istruttoria e motivazione. Quanto all'altezza dell'edificio di riferimento, il Comune si era limitato a richiamare gli elaborati del precedente permesso di costruire, senza confrontarsi con la perizia e con i rilievi tecnici prodotti dalla ricorrente, né confutare specificamente il diverso calcolo dell'altezza. L'amministrazione dovrà rinnovare l'istruttoria e verificare tecnicamente l'altezza secondo i parametri del RUEC, motivando adeguatamente la scelta. Il TAR ha assorbito la censura relativa all'eventuale applicabilità della disciplina regionale sulla rigenerazione urbana e sulle deroghe ai limiti di altezza, poiché tale profilo non era stato esaminato in sede procedimentale e dovrà essere valutato nella riedizione del potere. Quanto ai balconi e alla particella n. 19, il Comune aveva mantenuto una motivazione incerta e dubitativa: non aveva chiarito se i balconi aggettassero effettivamente sulla particella, aveva introdotto nel provvedimento finale il distinto profilo della distanza inferiore a 1,50 metri e non aveva adeguatamente esaminato le planimetrie prodotte dalla ricorrente. Anche tali ragioni ostative sono state annullate per incompletezza dell'istruttoria e insufficienza della motivazione. In sede di riesame il Comune dovrà accertare tecnicamente se sussista l'affaccio sulla particella n. 19 e quale sia la distanza, valutando poi se e in quale misura sia necessario l'assenso dei terzi. Il giudice ha precisato che l'amministrazione deve verificare la legittimazione del richiedente, ma il controllo edilizio, svolto salvi i diritti dei terzi, non può trasformarsi nella soluzione di controversie proprietarie. L'atto impugnato è stato annullato nei sensi e nei limiti della motivazione, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 23 d.P.R. 380/2001
Disciplina il termine per l'esercizio dei poteri comunali sulla SCIA edilizia; nel caso concreto il TAR ha ritenuto rilevante la nota comunale che aveva fatto decorrere nuovamente tale termine e che non era stata tempestivamente impugnata.
art. 10-bis l. 241/1990
Rileva quale sede procedimentale nella quale erano stati comunicati i motivi ostativi e presentate le osservazioni della ricorrente.
art. 19 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della SCIA e ai poteri inibitori dell'amministrazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'esercizio dei poteri amministrativi successivi alla SCIA.
art. 33-quater l.r. Campania n. 16/2004
Richiamato in relazione alla disciplina regionale della rigenerazione urbana e alla possibilità di derogare ai limiti di densità edilizia e altezza nelle demolizioni e ricostruzioni.
art. 2 l.r. Campania n. 13/2022
Richiamato tra le disposizioni regionali rilevanti per la disciplina dell'intervento edilizio.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Ha impedito al giudice di sostituirsi all'amministrazione su profili non ancora esaminati in sede procedimentale, imponendo il rinvio della relativa valutazione alla riedizione del potere.
art. 50 RUEC
Disciplina i criteri tecnici per la determinazione dell'altezza degli edifici, rilevanti per il calcolo dell'altezza dell'edificio di riferimento.
art. 52 RUEC
Richiamato quale parametro per individuare l'altezza massima dell'edificio e per effettuare la verifica tecnica demandata al Comune.
art. 84, comma 4, NTA
Prevede, secondo quanto riportato in sentenza, la possibile deroga ai limiti di densità edilizia e altezza per interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone non escluse dalla disciplina della rigenerazione urbana.
Massime di principio
- Gli atti adottati nel procedimento relativo a una SCIA edilizia che incidono autonomamente sulla formazione del titolo o differiscono il decorso del termine per l'esercizio dei poteri inibitori sono autonomamente lesivi e devono essere impugnati nel termine decadenziale; la loro contestazione soltanto unitamente al successivo provvedimento finale non consente di eludere la decadenza.
- Quando il privato produca una misurazione tecnica specifica e documentata, difforme da quella posta a fondamento del diniego edilizio, l'amministrazione non può limitarsi a richiamare precedenti elaborati o dati non direttamente confrontati con la contestazione, ma deve esaminare il calcolo e confutarlo con motivazione tecnica specifica, oppure recepirlo motivatamente.
- È viziato per difetto di istruttoria e motivazione il diniego edilizio che, a fronte delle osservazioni e della documentazione tecnica del privato, mantenga dubbi non risolti sulla sussistenza dei fatti ostativi, introduca nel provvedimento finale nuovi profili senza adeguato approfondimento o non chiarisca quale accertamento tecnico sorregga la decisione.
- Nel rilascio dei titoli edilizi l'amministrazione deve verificare la legittimazione del richiedente e la disponibilità dell'immobile necessaria all'intervento, ma il controllo, effettuato salvi i diritti dei terzi, non può estendersi fino alla definizione di controversie proprietarie tra privati.
- Quando l'annullamento dipende da carenze istruttorie, il giudice amministrativo deve limitarsi a imporre la riedizione dell'istruttoria e del potere, senza anticipare la soluzione di profili sostanziali non ancora esaminati dall'amministrazione.
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