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Sentenza

Sentenza n. 3016/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento della “fondatezza della pretesa (…), come da istanza del 22.7.2025, all’accesso ai documenti dell’istruttoria eventualmente intrapresa dai competenti Uffici ovvero alla conferma ufficiale di non aver iniziato alcuna istruttoria, in particolare: da parte del responsabile dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001; nonché da parte dell’Ufficio del titolare dell'azione disciplinare di cui all’art. 55-sexies, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, per le infrazioni di cui al medesimo comma 3, commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001”.

Giustizia amministrativa202513566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi all'eventuale istruttoria disciplinare avviata a seguito della segnalazione riguardante il comportamento di un assistente sociale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva segnalato a Roma Capitale presunte gravi criticità nel comportamento dell'assistente sociale incaricato dell'affidamento del figlio minore e, non avendo ricevuto riscontro, aveva chiesto copia dell'eventuale istruttoria disciplinare o, in alternativa, la conferma ufficiale della sua mancata instaurazione. L'amministrazione aveva adottato un provvedimento di esclusione dall'accesso, richiamando il regolamento comunale, e in giudizio aveva precisato che nessun procedimento disciplinare era stato avviato e che, pertanto, non esistevano documenti ostensibili. Il ricorrente sosteneva di essere legittimato all'accesso in quanto persona direttamente coinvolta nei fatti, autore della segnalazione, padre del minore affidato ai servizi sociali e titolare di un interesse difensivo connesso alla tutela dei propri interessi e di quelli del figlio, ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione del ricorrente a presentare istanze di accesso, valorizzando la sua qualità di padre del minore e di destinatario del sostegno alla genitorialità disposto dal giudice civile. Ha richiamato i criteri dell'accesso difensivo elaborati dall'Adunanza plenaria n. 4 del 2021: l'interesse deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata ed essere collegato da un nesso di necessaria strumentalità ai documenti richiesti. Ha inoltre precisato che l'amministrazione e il giudice dell'accesso non devono valutare la decisività dei documenti per l'eventuale giudizio di merito, ma solo il collegamento necessario tra documentazione e situazione giuridica tutelata. Nel caso concreto, tuttavia, l'amministrazione ha dichiarato espressamente, anche in udienza, che nessun procedimento disciplinare era stato avviato e che non esistevano documenti da ostendere. Tale riscontro negativo è stato ritenuto idoneo a soddisfare l'interesse conoscitivo del ricorrente, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    l'interesse legittimante deve essere diretto, concreto e attuale e corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata

    L'accesso richiede una posizione sostanziale differenziata e un collegamento concreto con i documenti richiesti.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    Nell'accesso difensivo occorre un nesso di necessaria strumentalità tra i documenti e la cura o difesa della situazione giuridica, senza che l'amministrazione o il giudice dell'accesso debbano valutarne la decisività nel successivo giudizio.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata

    L'istante deve rappresentare in modo puntuale e specifico la finalità dell'accesso, consentendo la verifica del nesso di strumentalità.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Individua il responsabile dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, cui era riferita la segnalazione del ricorrente.

  • art. 55-sexies, comma 3, d.lgs. 165/2001

    Richiamato con riguardo alla competenza del titolare dell'azione disciplinare per infrazioni commesse dai responsabili degli uffici competenti per i procedimenti disciplinari.

  • art. 333 c.c.

    Costituiva la base dell'affidamento del minore al servizio sociale territoriale, circostanza rilevante per riconoscere la legittimazione del genitore all'accesso.

  • Adunanza plenaria Consiglio di Stato, n. 4/2021

    Ha stabilito che l'accesso difensivo presuppone una situazione giuridicamente tutelata, un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di necessaria strumentalità tra la documentazione richiesta e la cura o difesa della situazione, senza valutazione della decisività del documento nel merito della controversia.

Massime di principio

  • La qualità di genitore di un minore affidato ai servizi sociali, unitamente alla titolarità di obblighi o percorsi di sostegno alla genitorialità stabiliti dal giudice, può fondare la legittimazione all'accesso nei confronti dell'amministrazione affidataria, purché la richiesta riguardi documenti pertinenti alla situazione giuridica tutelata.
  • L'accesso difensivo richiede che l'interesse sia diretto, concreto e attuale, corrisponda a una situazione giuridicamente tutelata e presenti un nesso di necessaria strumentalità con i documenti richiesti; la finalità difensiva deve essere rappresentata nell'istanza in modo puntuale e specifico.
  • Nel giudizio di accesso l'amministrazione e il giudice devono verificare l'esistenza del collegamento tra la situazione giuridica dell'istante e i documenti richiesti, ma non possono anticipare la valutazione circa l'influenza o la decisività dei documenti nell'eventuale giudizio di merito.
  • Quando l'amministrazione chiarisce, anche nel corso del giudizio, che il procedimento al quale si riferisce l'istanza non è mai stato avviato e che non esistono documenti ostensibili, il riscontro negativo può soddisfare l'interesse conoscitivo dell'istante e determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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