Sentenza n. 857/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, resa attuabile dalla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 20 giugno 2024. La condanna aveva ad oggetto il risarcimento del danno da perdita di chance, commisurato alla differenza tra la retribuzione percepita e quella maggiorata del 90 per cento degli incrementi stipendiali di cui la ricorrente avrebbe fruito partecipando alle progressioni economiche orizzontali riservate alla categoria C, attivate dal Comune dal maggio 2004, sino all’eventuale raggiungimento del livello stipendiale massimo, oltre agli interessi legali. Il Comune ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha eccepito l’improcedibilità, sostenendo di essere ancora sottoposto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis, comma 4, TUEL. Su invito del Collegio, l’amministrazione ha depositato documentazione comprovante la perdurante vigenza della procedura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto documentata la vigenza della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune. Ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla deliberazione di ricorso alla procedura sino all’approvazione o al diniego di approvazione del piano. Il Collegio ha aderito all’indirizzo secondo cui il giudizio di ottemperanza è equiparabile a una procedura esecutiva e rientra quindi nell’ambito della sospensione prevista dalla norma. Ne consegue che, quando il giudizio di ottemperanza è proposto dopo l’avvio della procedura di riequilibrio, manca una condizione di proponibilità dell’azione e il ricorso è inammissibile, poiché sarebbe logicamente e giuridicamente inutile avviare un giudizio destinato a rimanere sospeso. Il TAR ha inoltre precisato, richiamando il precedente orientamento, che la procedura di riequilibrio, pur non essendo retta dalla par condicio creditorum propria del dissesto, deve assicurare il ripianamento dei debiti secondo un ordine di priorità rispettoso dei principi di buon andamento, efficacia e imparzialità, evitando criteri discriminatori o irragionevoli. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dalla creditrice per ottenere l’esecuzione del giudicato civile.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3
La sospensione delle procedure esecutive durante la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale si applica anche ai giudizi di ottemperanza proposti dopo l’avvio della procedura; tali giudizi sono inammissibili per carenza di una condizione di proponibilità dell’azione.
art. 243-quater, commi 1 e 3, d.lgs. n. 267/2000
Individua il momento sino al quale opera la sospensione delle procedure esecutive, vale a dire l’approvazione o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza, in quanto diretto all’esecuzione coattiva di un obbligo risultante da un titolo giudiziale, è equiparabile a una procedura esecutiva ai fini dell’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
- Quando un ente locale ha già avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il giudizio di ottemperanza proposto successivamente contro l’ente è inammissibile per carenza di una condizione di proponibilità dell’azione, poiché sarebbe destinato a restare sospeso fino all’approvazione o al diniego di approvazione del piano di riequilibrio.
- La sospensione prevista dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 opera anche se il credito da eseguire deriva da una sentenza civile passata in giudicato e l’azione viene proposta davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
- La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, pur non essendo governata dalla par condicio creditorum propria del dissesto, impone all’ente di ripianare i debiti secondo un ordine di priorità conforme ai principi di buon andamento, efficacia e imparzialità, senza adottare criteri discriminatori o irragionevoli.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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