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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27124/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo disposto dal GIP di Castrovillari della somma di euro 33.006,00, ritenuta profitto del reato di truffa (art. 640, comma secondo, n.1 c.p.). Il ricorrente ha censurato la mancanza, l'apparenza e l'insufficienza della motivazione del Tribunale del Riesame in ordine alla sussistenza del periculum in mora, sostenendo che i giudici del riesame non hanno valutato gli elementi difensivi e non hanno argomentato sul concreto rischio di dispersione o alterazione del denaro nella disponibilità dell'indagato nel periodo antecedente alla definizione del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha constatato che l'ordinanza impugnata ometteva il necessario confronto con le doglianze difensive e la motivazione sul periculum in mora, in violazione dei principi giurisprudenziali richiamati. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Cosenza - Sezione delle misure cautelari reali - per un nuovo esame conforme ai criteri di adeguatezza, proporzionalità e completezza motivazionale stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione anche sul periculum in mora; la motivazione è assoluta quando si spiegano le ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.

  • art. 240 cod. pen.

    La finalità del sequestro è la confisca (anche obbligatoria); tuttavia la mera natura confiscatoria non legittima automaticamente il sequestro: è comunque richiesta specifica motivazione circa la necessità dell'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla sentenza.

  • art. 640 comma secondo n.1 cod. pen.

    art. 640, comma secondo, n.1 c.p.

    Indica il reato di truffa e la possibilità che somme di denaro siano considerate profitto del reato, giustificando il sequestro finalizzato alla confisca se siano dimostrate le condizioni richieste dalla legge e motivate le esigenze cautelari.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848

    Principio di diritto secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca richiede motivazione anche sul periculum in mora, per garantire proporzionalità e non trasformare la misura cautelare in uno strumento vessatorio.

  • Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022 (Guarrera)

    Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Rv. 283619

    Conferma che la motivazione sul periculum in mora deve essere collegata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo; non rileva la natura mobiliare o immobiliare del bene per escludere l'obbligo motivazionale.

  • Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022 (Martorano)

    Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, Rv. 284145

    Ribadisce l'esigenza di motivazione specifica sul periculum in mora anche per la confisca obbligatoria e precisa i criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione specifica e concreta sul periculum in mora; non è sufficiente richiamare la finalità confiscatoria in astratto.
  • La motivazione deve spiegare perché, nel periodo antecedente alla sentenza, il bene potrebbe essere disperso, modificato, deteriorato, utilizzato o alienato: occorrono elementi fattuali concreti collegati al caso.
  • Non è ammesso un automatismo che colleghi la necessità del sequestro alla mera previsione di confisca obbligatoria: anche in tali ipotesi valgono i criteri di proporzionalità e adeguatezza.
  • Se il giudice del riesame non affronta le doglianze difensive riguardo al periculum in mora o non le contraddice con motivazione puntuale, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare per nuovo esame.
  • In situazioni simili il difensore dovrebbe documentare e sollevare specificamente l'assenza di rischio concreto di dispersione (es. immobilità degli importi, vincoli bancari, impossibilità di alienazione) per contrastare l'ipotesi di periculum in mora.
  • Il giudice, in ordine alla misura reale, deve sempre bilanciare le esigenze cautelari con i diritti costituzionalmente garantiti (proprietà, iniziativa economica) e motivare il carattere proporzionato della restrizione.

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