Cassazione Civile, Ordinanza n. 03029/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2011 notificato a una società. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR della Toscana, in appello dell’Ufficio, aveva accolto parzialmente il gravame: da un lato aveva ritenuto corretti alcuni recuperi IRES relativi a costi deducibili inferiori a quelli considerati in primo grado; dall’altro aveva confermato l’illegittimità di alcuni rilievi, in particolare in tema di IVA, ritenendo non dimostrato dall’Ufficio quali contratti fossero estranei all’ambito delle giocate e quindi non esenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 1, comma 497, L. 311/2004, sostenendo che la CTR avesse indebitamente esteso l’esenzione IVA anche ai costi gestionali e amministrativi sostenuti dall’esercente, mentre l’esenzione riguarderebbe solo le operazioni di raccolta delle giocate; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, con riferimento alla conferma dei rilievi n. 2.1 (IVA) e nn. 2 e 1 (IRES/IRAP), per aver la CTR adottato una motivazione meramente assertiva e per relationem senza un effettivo esame critico delle censure di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972 debba essere interpretata restrittivamente e non possa estendersi alle attività degli esercenti che si limitano a mettere a disposizione i locali per le macchine da gioco o a svolgere attività ausiliarie rispetto alla raccolta delle giocate. Ha accolto anche il secondo motivo, ma solo nei limiti in cui la motivazione della CTR era effettivamente apparente: in relazione ad alcuni rilievi la decisione d’appello si era limitata a una generica conferma della sentenza di primo grado, senza esplicitare il proprio percorso logico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972
L’esenzione IVA per le operazioni di raccolta delle giocate si applica in senso restrittivo e non si estende alle attività meramente ausiliarie o gestionali svolte dall’esercente in favore del gestore.
art. 1, comma 497, L. n. 311/2004
Norma richiamata come parametro insieme all’art. 10 d.P.R. 633/1972 nella censura di violazione di legge proposta dall’Agenzia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o vizi processuali relativi alla struttura della decisione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la motivazione richiesta dal minimum costituzionale o se la motivazione è solo apparente.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiama l’obbligo di motivazione della sentenza in forma idonea a rendere comprensibile il ragionamento decisorio.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza del giudice tributario deve contenere l’esposizione dello svolgimento del processo, dei motivi in fatto e in diritto della decisione e del dispositivo.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; è violato quando è mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 380-bis c.p.c.
È il rito camerale richiamato per la trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- L’esenzione IVA prevista per specifiche operazioni connesse alle giocate deve essere interpretata in senso restrittivo, perché deroga al principio di imponibilità generale delle prestazioni di servizi a titolo oneroso.
- Non rientrano nell’esenzione IVA le attività che non partecipano alla fase di raccolta delle giocate ma si limitano a funzioni accessorie o strumentali svolte dall’esercente in favore del gestore o concessionario.
- La motivazione della sentenza d’appello può essere resa per relationem alla decisione di primo grado solo se il giudice di secondo grado esplicita, anche sinteticamente, il proprio vaglio critico sui motivi di gravame e rende percepibile il percorso logico seguito.
- È nulla la sentenza sorretta da motivazione meramente apparente, cioè graficamente esistente ma incapace di rendere comprensibile il fondamento della decisione senza ricorrere a congetture dell’interprete.
- In cassazione, il controllo sulla motivazione non riguarda più insufficienza o contraddittorietà in sé, ma solo la violazione del minimo costituzionale della motivazione.
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