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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10991/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva: (1) violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per presunta modificazione/sostituzione dell'accusa rispetto ai contenuti essenziali (originaria imputazione: rapina aggravata in concorso; sentenza di merito: truffa); (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove: mancata prova del dolo dell'imputato, ossia che avesse consapevolezza e malafede circa il contenuto delle latte (olio vs acqua) al fine di ingannare la persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato che non vi sia violazione dell'art. 521 c.p.p. perché la contestazione originaria, letta nella sua interezza, conteneva gli stessi elementi del reato ritenuto in sentenza; la riqualificazione era prevedibile e già intervenuta in primo grado, con piena possibilità di difesa. Sul secondo motivo ha ritenuto anch'esso aspecifico e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha accertato l'elemento soggettivo della truffa, dato che le latte contenevano acqua (anche per ammissione) e non vi erano elementi per ritenere che gli imputati fossero vittime di una truffa da parte di terzi. Per effetto della declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la contestazione, considerata nella sua interezza, contenga gli stessi elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza; la mutata qualificazione è vietata solo se realizza una trasformazione sostanziale che sorprende l'imputato privandolo della possibilità di difendersi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite per la motivazione della Corte di Cassazione; il ricorso è esaminato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto previsto dalla disposizione.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (come modificato dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15)

    Richiamata per giustificare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; non incide sulla valutazione di merito ma sul rito seguito.

  • art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    art. 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Richiamati in relazione al principio del contraddittorio e al divieto di sorprendere l'imputato con una qualificazione giuridica inattesa; la Corte conferma che l'imputato deve avere possibilità effettiva di difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'imposizione delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 640 cod. pen. (richiamato come norma di reato)

    La norma sostanziale della truffa è stata richiamata dalla Corte territoriale come corretta ricostruzione giuridica del fatto; la Cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione dal capo originario alla truffa, essendo gli elementi fattuali coincidenti con il reato di cui all'art. 640.

Massime di principio

  • La riqualificazione della fattispecie in sede di giudizio non costituisce di per sé violazione dell'art. 521 c.p.p. se la nuova qualificazione si fonda sugli stessi elementi fattuali e non sorprende l'imputato privandolo della difesa.
  • Il principio del contraddittorio richiede che ogni diversa qualificazione giuridica sia prevedibile o comunque sia stata discussa nelle fasi di merito, assicurando all'imputato la possibilità di partecipare attivamente alla difesa; la richiesta di riqualificazione da parte della difesa non pregiudica tale principio.
  • In sede di Cassazione il motivo che si risolve in mera reiterazione delle censure di merito, senza specificità, è spesso dichiarato aspecifico e manifestamente infondato; occorre censurare specificamente vizi di diritto o di motivazione riconducibili ai criteri di legittimità.
  • Per il reato di truffa l'accertamento del dolo richiede prova che l'imputato abbia consapevolezza e volontà di indurre in errore la vittima; l'esistenza di elementi oggettivi (es. prodotti effettivamente diversi da quanto dichiarato) e l'assenza di indicazioni che gli imputati fossero a loro volta ingannati rafforzano la configurazione del dolo.
  • La sentenza di condanna seguita da inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda per ricorso manifestamente infondato ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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