Ordinanza n. 3208/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della Sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, n. 06080/2025, pubblicata in data 25.03.2025, resa nel ricorso R.G. n. 2529/2019 e passata in giudicato, notificata a mezzo PEC in data 9 aprile 2025, come da ricevute di accettazione e consegna che si allegano; e per il risarcimento del danno per i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e patiendi dal ricorrente a causa dell’illegittima esclusione dalla procedura concorsuale di cui al bando n. 366.65, come accertata dalla predetta sentenza, nonché per l’inadempimento all’obbligo di conformarsi al giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6080/2025, che aveva annullato l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale del CNR, con domanda connessa di risarcimento dei danni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, n. 6080/2025, passata in giudicato, con la quale era stata annullata la sua esclusione dalla procedura per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre ricercatori di III livello professionale, indetta con bando CNR n. 366.65. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dall’illegittima esclusione e dall’inadempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato soltanto al CNR. Nel precedente giudizio, tuttavia, era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, mediante pubblici proclami. Il giudice ha rilevato quindi la necessità di notificare il ricorso per ottemperanza anche a tutti i concorrenti che erano parti del giudizio definito dalla sentenza azionata.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito dell’ottemperanza né la domanda risarcitoria. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti aventi qualità di parte nel giudizio originario, da individuare nei concorrenti inseriti nella graduatoria di merito. A tal fine ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito istituzionale del CNR, del testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. Il ricorrente dovrà provvedere agli adempimenti entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, pena l’improcedibilità del ricorso. Il CNR dovrà assicurare la pubblicazione, mantenerla fino alla sentenza definitiva, inserire nella home page un collegamento denominato “Atti di notifica” e rilasciare un attestato con la data di pubblicazione. La prova degli adempimenti dovrà essere depositata dal ricorrente entro quindici giorni dalla pubblicazione o, se successivo, dal rilascio dell’attestato. Anche tale termine è stabilito a pena di decadenza, con conseguente improcedibilità. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
il ricorso per l’ottemperanza deve essere notificato “alla pubblica amministrazione e a tutte le parti che del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta”
Il ricorso per ottemperanza deve essere notificato non solo all’amministrazione, ma anche a tutte le parti del giudizio definito con la decisione della cui esecuzione si chiede l’attuazione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Costituisce, unitamente all’art. 49, comma 3, c.p.a., la base normativa per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Disciplina le modalità della notificazione per pubblici proclami, qui attuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato, ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., all’amministrazione e a tutte le parti del giudizio definito dalla sentenza della cui esecuzione si tratta.
- L’omessa notificazione del ricorso per ottemperanza a una parte del giudizio presupposto non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso: se il termine decadenziale per proporre l’azione non è decorso, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio.
- L’integrazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza può essere disposta mediante pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati, quando le parti da evocare coincidono con una pluralità di concorrenti o soggetti collocati in graduatoria.
- I termini assegnati dal giudice per l’integrazione del contraddittorio e per il deposito della relativa prova possono essere stabiliti a pena di decadenza; il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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