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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02790/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società che svolgeva attività di lavorazione di materie plastiche e che, secondo l'Ufficio, aveva omesso per più annualità la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP, oltre a non aver prodotto tempestivamente bilanci e documentazione contabile attendibile. L'Amministrazione aveva quindi proceduto ad accertamento induttivo, determinando maggiori redditi d'impresa, IRAP e IVA anche sulla base della documentazione parziale fornita in risposta a questionario. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla riunione dei procedimenti, sostenendo che non vi fosse identità di oggetto né connessione tra i quattro appelli riuniti; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sull'appello documentale, deducendo l'illegittimità della declaratoria di tardività/inammissibilità della documentazione e di una perizia di parte prodotte in secondo grado; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 36 del processo tributario, lamentando che la CTR non avrebbe esaminato le difese tecniche della contribuente sulla corretta base imponibile e sulla contabilità per competenza; 4) violazione del giudicato esterno, assumendo che precedenti sentenze favorevoli sulla stessa contribuente e su annualità precedenti avrebbero dovuto vincolare il giudice; 5) violazione della disciplina sulla consulenza tecnica d'ufficio nel processo tributario, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto disporre una CTU, anche per confutare la perizia di parte e chiarire i profili contabili. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, i motivi secondo, terzo, quarto e quinto inammissibili, rilevando in particolare la mancanza di autosufficienza, la tardività della documentazione ex art. 32 DPR 600/1973, l'assenza di decisività delle censure e la discrezionalità del giudice nella decisione di non disporre CTU. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto non censurabile in cassazione la riunione dei giudizi, ha escluso la possibilità di valorizzare documenti e perizia prodotti tardivamente in violazione dell'art. 32 DPR 600/1973, ha giudicato inammissibili le censure per difetto di autosufficienza e di decisività, ha negato efficacia vincolante al preteso giudicato esterno per mancanza di adeguata allegazione e per difformità dei presupposti fattuali, e ha affermato che la scelta di non disporre una CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nei limiti dedotti. Conseguentemente la ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, come da dispositivo richiamato nel testo.

Norme richiamate

  • art. 29 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per censurare la riunione dei giudizi; la Corte ribadisce che la riunione dei procedimenti è questione attinente all'ordine del processo e non determina nullità della sentenza.

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato insieme agli artt. 273 e 274 c.p.c. per contestare la riunione; la Corte esclude che la sua violazione possa tradursi in nullità della decisione.

  • artt. 273 e 274 c.p.c.

    Norme sull'ordine di trattazione e riunione dei procedimenti; la loro eventuale violazione non è causa di nullità della sentenza ed è insindacabile in cassazione nei termini indicati.

  • art. 58 D.Lgs. 546/1992

    Invocato per ammettere la produzione documentale in appello; la Corte precisa che la facoltà di produrre nuovi documenti non supera l'inammissibilità originaria derivante dalla mancata produzione in sede amministrativa ex art. 32 DPR 600/1973.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta tardività delle produzioni; la Corte osserva che, nel caso concreto, il problema decisivo è l'inammissibilità originaria dei documenti non esibiti nel procedimento amministrativo.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    Invocato per dedurre difetto assoluto di motivazione; la Corte rileva che la CTR ha motivato espressamente sulla tardività e sulla parzialità della documentazione e della perizia, sicché il vizio non sussiste.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il preteso giudicato esterno; la Corte afferma che il giudicato tributario opera solo per elementi fattuali e qualificazioni giuridiche tendenzialmente permanenti, non per presupposti di fatto mutevoli.

  • art. 7 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di CTU nel processo tributario; la Corte ribadisce che il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 32 D.P.R. 600/1973

    Norma decisiva nella motivazione: la documentazione non prodotta tempestivamente nel corso del procedimento amministrativo non può essere presa in considerazione nel giudizio tributario in assenza di una causa di forza maggiore.

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    Richiamato quale base dell'accertamento induttivo sui redditi d'impresa in presenza di omessa presentazione delle dichiarazioni e di documentazione incoerente o assente.

  • art. 41 D.P.R. 600/1973

    Richiamato come fondamento dell'operato dell'Ufficio in assenza delle dichiarazioni e della documentazione contabile, con utilizzo di dati raccolti e presunzioni semplici.

  • artt. 5 e 11 D.Lgs. 446/1997

    Richiamati per la determinazione della base imponibile e del maggior IRAP conseguente all'accertamento dei redditi d'impresa.

  • art. 55 D.P.R. 633/1972

    Richiamato per la determinazione induttiva del volume d'affari ai fini IVA in presenza di omesse o tardive dichiarazioni.

  • art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per la produzione di documenti e per l'allegazione del giudicato esterno; la Corte rileva comunque la carenza di autosufficienza e di decisività della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte dichiara inammissibili o infondate le censure per difetto di specificità e per errore nella deduzione del vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per i vizi di nullità della sentenza; la Corte esclude la nullità per riunione dei giudizi e per asserito difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato in tema di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ricorda che non è consentito dedurre il solo omesso esame di elementi istruttori e che occorre indicare fatti storici decisivi omessi.

  • art. 2697 c.c.

    Citato indirettamente nel richiamo ai principi di precisione e autosufficienza; la Corte enfatizza l'onere della parte di allegare e dimostrare compiutamente i fatti e i documenti rilevanti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione tempestiva della documentazione richiesta in sede amministrativa può renderla inutilizzabile in giudizio, salvo la prova di una causa di forza maggiore; la successiva facoltà di produrre documenti in appello non sana l'inammissibilità originaria.
  • L'accertamento induttivo è legittimo quando il contribuente ometta le dichiarazioni fiscali e non fornisca una documentazione contabile coerente e completa, potendo l'Ufficio fondarsi sui dati acquisiti e su presunzioni semplici.
  • La consulenza tecnica di parte è un atto difensivo ammissibile anche in appello, ma la sua produzione non esonera la parte dall'onere di specificare contenuto, rilevanza e decisività dei documenti e dei fatti posti a base delle censure.
  • Il mancato esame di un'istanza di CTU non integra di per sé vizio di legittimità, perché la scelta di disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria ha efficacia vincolante solo per gli elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente; non opera quando l'accertamento dipenda da presupposti di fatto variabili da un periodo d'imposta all'altro.
  • La riunione di procedimenti o appelli pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario attiene all'ordine del processo e, di regola, non determina nullità della sentenza né è sindacabile in cassazione come vizio processuale autonomamente invalidante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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