Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23352/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2006, emessa nell'ambito di un più ampio contenzioso derivante da plurimi avvisi di accertamento riguardanti una associazione sportiva dilettantistica. Il contribuente ha impugnato la cartella sostenendo di non poter essere chiamato a rispondere come soggetto solidalmente obbligato ex art. 38 c.c. per debiti tributari dell'associazione, anche perché l'atto non gli avrebbe contestato in modo autonomo e specifico i presupposti della responsabilità, né gli avrebbe consentito un adeguato esercizio del diritto di difesa. La CTR ha accolto il ricorso del contribuente valorizzando la mancata indicazione, nell'avviso di accertamento e nella sequenza procedimentale, di atti gestori o di amministrazione riferibili al contribuente, la mancata emissione di un atto prodromico motivato sulla sua responsabilità ex art. 38 c.c. e un vizio di notifica/instaurazione della riscossione nei confronti di un soggetto non formalmente destinatario di una contestazione di responsabilità solidale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; 2) violazione di norme sulla notificazione e sulla motivazione dell'atto tributario, assumendo che la CTR avesse confuso il profilo della validità della notifica con quello dei requisiti dell'atto; 3) violazione degli artt. 38 c.c., 11 d.lgs. n. 472/1997, 62 d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., sostenendo che la responsabilità ex art. 38 c.c. per obbligazioni tributarie grava su chi abbia rivestito la carica sociale nel periodo d'insorgenza del debito e che, trattandosi di obbligazione ex lege, la sua contestazione non richiederebbe un autonomo atto prodromico distinto da quello emesso contro l'associazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto delle forme richieste dalle norme processuali applicabili ratione temporis. Ha poi respinto l'istanza del contribuente di cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa non era integralmente venuta meno. Nel merito, ha dichiarato infondati tutti e tre i motivi del ricorso. Quanto al primo, ha escluso una vera insanabile contraddittorietà della motivazione, osservando che la trattazione delle questioni era complessivamente intelligibile. Quanto al secondo, ha chiarito che la ratio decidendi della CTR non ruotava sulla sola motivazione della cartella, ma sulla mancanza di un atto prodromico con cui fosse stata specificamente contestata la responsabilità solidale del contribuente, profilo decisivo per la difesa. Quanto al terzo, ha affermato che la responsabilità ex art. 38 c.c., pur coordinandosi con l'obbligazione tributaria ex lege, richiede comunque una contestazione autonoma e distinta rispetto alle riprese effettuate nei confronti dell'associazione; nel caso concreto, inoltre, l'amministrazione avrebbe dovuto specificare gli obblighi gestori asseritamente ricadenti sul contribuente, anche alla luce della cessazione della carica nel corso del periodo d'imposta. Il ricorso dell'Agenzia è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non è automaticamente desumibile dalla mera titolarità della carica formale, ma deve essere contestata in modo autonomo e specifico; occorre individuare gli obblighi gestori riferibili al soggetto e il periodo in cui essi sarebbero sorti.

  • art. 132 c.p.c.

    La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo va valutata complessivamente e non in modo atomistico; una diversa scansione logica degli argomenti non integra di per sé nullità della sentenza.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità processuale non sussiste se la sentenza, letta nel suo complesso, consente di comprendere la decisione e la ratio decidendi.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di notificazione, ma ritenuto non decisivo ai fini della ratio decidendi accolta dalla CTR.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La questione non si esaurisce nella motivazione dell'atto impositivo, poiché nel caso concreto era centrale la mancata contestazione autonoma della responsabilità solidale del contribuente.

  • art. 56 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso di specie.

  • art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nella censura della ricorrente, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 62 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza mutare l'esito del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che intende far valere la responsabilità solidale deve allegare e contestare puntualmente i fatti costitutivi della pretesa, con specificazione degli obblighi imputati al soggetto evocato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza accoglimento.

  • art. 370 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità introdotto prima del 1° gennaio 2023, il controricorso deve essere notificato secondo la disciplina previgente, non essendo sufficiente il solo deposito.

  • art. 371 c.p.c.

    Per i giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023, anche il ricorso incidentale e il controricorso devono rispettare la forma notificatoria previgente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato quanto al deposito di memorie nel procedimento camerale di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato quanto alla memoria del controricorrente.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    Le modifiche agli artt. 370 e 371 c.p.c. si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    La disciplina transitoria non estende ai giudizi già introdotti le modifiche riguardanti gli artt. 370 e 371 c.p.c.; per essi resta ferma la versione previgente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la validità del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale va valutata secondo la disciplina processuale applicabile al momento della notificazione del ricorso introduttivo; per i giudizi anteriori al 1° gennaio 2023 non è sufficiente il solo deposito, essendo necessaria la notificazione alle altre parti secondo il regime previgente.
  • La censura di nullità per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo è infondata quando la sentenza, considerata nel suo complesso, renda comprensibile la sequenza logica della decisione, anche se la trattazione delle questioni non segue un ordine strettamente lineare.
  • In materia di responsabilità solidale dei soggetti che hanno agito per un'associazione, la pretesa tributaria non può essere validamente costruita sulla sola cartella o sul solo avviso emesso nei confronti dell'ente: occorre una contestazione autonoma e specifica della responsabilità del singolo, con indicazione degli obblighi gestori asseritamente violati e del periodo di riferimento.
  • La responsabilità ex art. 38 c.c. non si presume automaticamente per il solo fatto della carica formale; l'amministrazione deve allegare e precisare i fatti costitutivi della responsabilità individuale, così da consentire al destinatario un'effettiva difesa.
  • Quando la carica associativa è cessata nel corso del periodo d'imposta, l'ente impositore deve chiarire quali obblighi dichiarativi o di versamento siano maturati nel periodo in cui il soggetto era in carica, non potendo affidarsi a formule generiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.