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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22167/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La persona detenuta, in esecuzione di pena con fine previsto per il 27 marzo 2027, aveva chiesto la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo non adeguata la misura in ragione della persistente pericolosità sociale e della ritenuta scarsa capacità del condannato di astenersi da nuovi reati, valorizzando precedenti penali, procedimenti pendenti, due episodi di evasione, plurime violazioni della sorveglianza speciale e infrazioni disciplinari. Con il ricorso per cassazione, la difesa lamentava violazione dell'art. 47-ter ord. pen., sostenendo che la motivazione fosse solo astratta e ipotetica quanto al rischio di reiterazione criminosa; deduceva inoltre che un medesimo fatto di evasione era stato iscritto due volte e che i rilievi disciplinari erano episodici e quindi inidonei a fondare un giudizio di pericolosità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse motivato correttamente sulla funzione della detenzione domiciliare quale misura subordinata all'idoneità a evitare la commissione di altri reati, valorizzando una pluralità di elementi fattuali specifici sulla perdurante pericolosità del detenuto. Il motivo di impugnazione è stato giudicato generico e aspecifico perché non si confrontava con tale apparato argomentativo. Per conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    La detenzione domiciliare è concedibile, in presenza dei requisiti di legge, quando sia misura idonea a evitare che il condannato commetta altri reati; il giudizio del tribunale può fondarsi su elementi concreti di pericolosità e rischio di recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa esclusiva nella causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Norma posta a base della richiesta di detenzione domiciliare e del relativo controllo sulla compatibilità della misura con la finalità di prevenzione di nuovi reati.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il criterio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente.

  • Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 - 01

    Richiamata per il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, costituisce motivo di aspecificità la mancata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di detenzione domiciliare, la verifica giudiziale deve concentrarsi sulla concreta idoneità della misura a prevenire la commissione di ulteriori reati, attraverso una valutazione complessiva di elementi sintomatici della pericolosità sociale del condannato.
  • Il provvedimento del tribunale di sorveglianza è adeguatamente motivato quando richiama circostanze fattuali specifiche, anche plurime, come precedenti, procedimenti pendenti, episodi di evasione, violazioni di prescrizioni e infrazioni disciplinari, se tali dati sono considerati unitariamente ai fini del rischio di recidiva.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una critica generica o meramente assertiva: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata; in difetto, il motivo è aspecifico e il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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