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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16334/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che dichiarava inammissibile il reclamo avverso il decreto di archiviazione nei confronti della resistente per il reato di cui all'art. 371-bis c.p. Sosteneva di essere "persona danneggiata" e di avere dunque diritto all'avviso ex art. 408 c.p.p.; lamentava che il pubblico ministero aveva iscritto il reato e chiesto l'archiviazione senza avvisarlo e che il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità del reclamo ex art. 410-bis c.p.p., aveva omesso di considerare che il 371-bis tutela anche l'interesse del soggetto danneggiato e che l'ordinanza fosse viziata da violazione di legge e, comunque, abnorme.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 410-bis c.p.p. è inammissibile (salva l'ipotesi di abnormità del provvedimento). Ha ritenuto che nel caso concreto non sussista alcuna abnormità: l'ordinanza era esercizio del potere previsto dall'art. 410-bis e non ha determinato una stasi del processo né una situazione che renda impossibile la prosecuzione; quindi il limite di non impugnabilità previsto dal comma 3 di quell'articolo opera pienamente. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    L'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il decreto di archiviazione non è ulteriormente impugnabile in Cassazione, salvo il caso in cui il provvedimento sia abnorme (ossia adottato in carenza assoluta di potere o con deviazione funzionale tale da determinare stasi o impossibilità di prosecuzione del processo).

  • art. 408 cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso alla persona offesa/parte civile dell'avvenuta archiviazione o di atti rilevanti; il ricorrente sosteneva che l'omissione dell'avviso avesse inciso sui suoi diritti, ma la Corte ha ritenuto che tale omissione non sia idonea a superare il divieto di impugnazione previsto dall'art. 410-bis se non integrando un'ipotesi di abnormità.

  • art. 371-bis cod. pen.

    Il reato in questione tutela interessi pubblici e, secondo la tesi del ricorrente, anche l'interesse del soggetto danneggiato dalle false dichiarazioni; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che tale caratterizzazione non consenta di aggirare il limite di impugnabilità previsto dall'art. 410-bis senza dimostrare l'abnormità dell'atto.

Massime di principio

  • Il reclamo (ex art. 410-bis c.p.p.) proposto dalla persona offesa contro l'archiviazione è soggetto al divieto di ulteriore impugnazione in Cassazione salvo il caso di abnormità del provvedimento; quindi in generale i ricorsi per cassazione sono inammissibili.
  • Per superare il divieto di impugnazione occorre dimostrare l'abnormità: o la totale carenza di potere del giudice (atto 'avulso' dall'ordinamento) o una deviazione funzionale che abbia posto il provvedimento al di fuori dei casi consentiti e/o abbia determinato una stasi o impossibilità concreta di prosecuzione del processo.
  • La qualifica di 'persona danneggiata' e l'eventuale omessa comunicazione ex art. 408 c.p.p. non bastano, di per sé, a rendere proponibile il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza di reclamo; bisogna collegare tale omissione a un'effettiva abnormità del provvedimento.
  • Se si ritiene che un provvedimento sia abnorme, nella memoria e negli atti va spiegato in modo puntuale e concreto in quale elemento l'atto ecceda i poteri attribuiti o determini la stasi del processo, fornendo fatti e argomentazioni che mostrino la radicale deviazione dal quadro legale.
  • In situazioni analoghe considerare rimedi alternativi/complentari: impugnazioni nel rito previsto fino al limite consentito, istanze per ottenere le notifiche formali ex art. 408 c.p.p., o azioni civili se rilevante il danno patrimoniale/terzo interesse.

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