Cassazione Civile, Ordinanza n. 16889/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condòmino)
La controversia
Tre soggetti, di cui una proprietaria di un appartamento al seminterrato e due occupanti/proprietarie dell'unità abitativa, avevano convenuto un condominio chiedendo la condanna all'esecuzione di interventi sull'impianto fognario per eliminare il rischio di nuovi allagamenti e al risarcimento dei danni già subiti. Il condominio aveva sostenuto che l'impianto, per il tratto finale e per l'allaccio alla rete comunale, coinvolgesse anche il confinante altro condominio e aveva chiesto la chiamata di quest'ultimo. Il Tribunale aveva respinto la chiamata del terzo, disposto lavori di adeguamento e condannato il convenuto al risarcimento. In appello, il condominio soccombente aveva ottenuto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al Tribunale per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del secondo condominio. Le attrici hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due contro la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto valida la delibera assembleare autorizzativa dell'appello nonostante il quorum contestato, e che aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione processuale; il terzo contro la declaratoria di nullità integrale della sentenza di primo grado, sostenendo che, se mancava un litisconsorte necessario solo rispetto alla domanda di facere, la Corte d'appello avrebbe dovuto separare le domande e trattenere quella risarcitoria, per la quale il litisconsorzio sarebbe stato soltanto facoltativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la statuizione della Corte territoriale sulla validità ed efficacia della delibera assembleare autorizzativa dell'appello, poiché la sua eventuale adozione con maggioranza inferiore a quella richiesta integra un vizio di annullabilità e non di nullità; fino a quando non venga tempestivamente impugnata nei termini di legge, la delibera produce pienamente i suoi effetti anche nei confronti dei partecipanti al condominio. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva errato nel dichiarare nulla l'intera sentenza di primo grado e nel rimettere integralmente la causa al primo giudice. La Cassazione ha precisato che, nella specie, il litisconsorzio necessario riguardava soltanto la domanda di condanna ad un facere relativa agli interventi sull'impianto fognario, mentre la domanda di risarcimento del danno poteva essere decisa nei confronti del solo convenuto, trattandosi di responsabilità che non imponeva la partecipazione necessaria anche dell'altro condominio. Perciò la Corte territoriale avrebbe dovuto scindere le cause, rimettere al primo giudice soltanto la domanda di facere e trattenere quella risarcitoria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
richiamato tra le norme sulla capacità e rappresentanza processuale, senza che la Corte vi fondi una specifica regula decisoria autonoma
art. 82 c.p.c.
richiamato in tema di patrocinio e rappresentanza tecnica, ma non decisivo ai fini dell'esito
art. 83 c.p.c.
richiamato con riferimento alla procura alle liti
art. 84 c.p.c.
richiamato con riferimento ai poteri processuali del difensore munito di procura
art. 125 c.p.c.
richiamato in tema di contenuto degli atti processuali e della procura
art. 163 c.p.c.
richiamato tra le disposizioni processuali invocate
art. 165 c.p.c.
richiamato tra le disposizioni processuali invocate
art. 182 c.p.c.
richiamato tra le disposizioni processuali invocate
art. 102 c.p.c.
la Corte ne ribadisce la funzione di imporre il litisconsorzio necessario solo quando la decisione sarebbe inutiliter data o quando la struttura del rapporto lo richiede in modo inderogabile
art. 103 c.p.c.
richiamato per distinguere il litisconsorzio facoltativo e la possibilità di separazione delle cause
art. 354 c.p.c.
la rimessione al primo giudice è corretta solo per la causa affetta da mancata integrazione del contraddittorio, non per l'intera controversia quando le domande siano scindibili
art. 1292 c.c.
richiamato in relazione alla solidarietà passiva e alla natura plurilaterale della responsabilità
art. 1306 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente, senza autonoma elaborazione decisoria nella motivazione
art. 2043 c.c.
richiamato come norma generale del risarcimento, ma la Corte valorizza soprattutto il criterio del litisconsorzio facoltativo per la domanda di danno
art. 2051 c.c.
la responsabilità da danno cagionato da cosa in custodia richiede prova del nesso tra cosa ed evento dannoso e del potere di fatto sulla cosa da parte del custode
art. 1130 c.c.
richiamato per delimitare le attribuzioni dell'amministratore condominiale
art. 1136 commi 2 e 4 c.c.
la deliberazione assunta con maggioranza inferiore a quella prescritta è annullabile, non nulla
art. 1137 c.c.
la delibera annullabile, se non impugnata nei trenta giorni, resta valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio
art. 1137, secondo comma, c.c.
richiamato per l'impugnazione della deliberazione assembleare da parte dei condòmini assenti, dissenzienti o astenuti
Massime di principio
- La delibera assembleare che autorizza il condominio a promuovere o coltivare un'azione in giudizio, se assunta con maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge, è annullabile e non nulla; finché non sia tempestivamente impugnata nei termini dell'art. 1137 c.c., produce effetti validi ed efficaci anche sul piano processuale.
- Il giudice non può disapplicare incidentalmente una delibera assembleare annullabile per farne derivare il difetto di legittimazione processuale del condominio: occorre una specifica impugnazione della delibera nei modi e termini di legge.
- Quando la domanda riguarda la condanna a un facere su una cosa o un impianto comune che richiede l'intervento di più soggetti, il litisconsorzio necessario sussiste; ma ciò non implica automaticamente litisconsorzio necessario anche per la distinta domanda di risarcimento del danno.
- Se in appello si accerta la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. deve riguardare solo la domanda affetta dal vizio, mentre le domande autonome e scindibili, per le quali il contraddittorio sia integro, devono essere decise dal giudice d'appello.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova della relazione tra la cosa in custodia e il danno, nonché del potere di fatto del custode sulla cosa; la domanda risarcitoria fondata su tale titolo non impone, di regola, la partecipazione necessaria di tutti i possibili coobbligati.
- Nel processo di cassazione, l'erronea intitolazione del motivo o la commistione tra diversi vizi non ne comporta l'inammissibilità se la doglianza è comunque chiara e separabile nei suoi contenuti.
- Il litisconsorzio necessario è uno strumento volto a evitare decisioni inutiliter data; tale esigenza non ricorre quando la domanda può essere utilmente decisa anche nei confronti di uno solo dei responsabili convenuti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16881/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16883/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16884/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16885/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16886/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16887/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →