Sentenza n. 484/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 192/2024, depositata e resa pubblica il 28.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 192/2024, relativa alla carta docente per quattro annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 192/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. La sentenza del giudice ordinario riconosceva il diritto alla carta docente per quattro annualità, prevedendo anche la corresponsione di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione. Il Ministero, non costituito in giudizio, è rimasto inadempiente. Il ricorrente ha chiesto anche l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che la sentenza da eseguire avesse già previsto interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994 e che tale previsione costituisse misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, da attivare su istanza del ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato, tenuto conto della soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente la previsione della penalità di mora; nel caso concreto, tuttavia, tale penalità non è stata riconosciuta perché la sentenza da eseguire prevedeva già interessi o rivalutazione ritenuti misura equa.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata ritenuta dal TAR misura equa, idonea a escludere nel caso concreto un'ulteriore penalità di mora.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di dare esecuzione alle statuizioni definitive entro un termine assegnato, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire preveda già interessi o rivalutazione per il periodo compreso tra la maturazione del diritto e l'effettivo adempimento, se tale previsione è ritenuta equa e adeguata nel caso concreto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte, per provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente dopo la scadenza del termine assegnato.
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