Ordinanza n. 264/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Direttore Generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale è stata irrogata, “nei riguardi del Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri in congedo”, la sanzione di stato della “perdita del grado per rimozione all'esito di procedimento disciplinare”, con conseguente iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti istruttori che hanno preceduto e fondato l'adozione della suddetta determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione ministeriale di irrogazione della sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, con iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui gli è stata irrogata la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione all'esito di procedimento disciplinare. In via cautelare ha dedotto, tra l'altro, la tardiva instaurazione e la tardiva conclusione del procedimento disciplinare di stato conseguente a giudizio penale. La sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, è divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia di inammissibilità della Corte di cassazione, resa il 5 novembre 2024 e acquisita dall'Amministrazione il 7 novembre 2024. Le condotte contestate in sede disciplinare apparivano direttamente riferibili a quelle oggetto del procedimento penale. L'inchiesta formale era stata disposta il 10 gennaio 2025 e la contestazione degli addebiti notificata il 14 febbraio 2025. Il ricorrente ha quindi sostenuto che fosse decorso il termine di 90 giorni previsto per l'instaurazione del procedimento e che fosse stato altresì superato il termine di 270 giorni per la sua conclusione. Il TAR ha esaminato tali censure ai fini cautelari, senza pronunciarsi sulle ulteriori contestazioni relative alla legittimità sostanziale della potestà disciplinare e alla graduazione della sanzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, i presupposti per accogliere la domanda con riferimento al primo motivo. Ha affermato la propria competenza territoriale, rilevando che l'atto produceva effetti limitati alla sfera giuridica del ricorrente e che tale sfera era riferibile alla circoscrizione del TAR Campania, ove il ricorrente risiede, a prescindere dai profili del foro speciale del pubblico impiego. Nel merito cautelare ha individuato nel 7 novembre 2024, data di acquisizione da parte dell'Amministrazione della pronuncia della Corte di cassazione che aveva reso irrevocabile la sentenza penale, il dies a quo per i termini dell'art. 1392 del codice dell'ordinamento militare. Poiché la contestazione degli addebiti era stata notificata il 14 febbraio 2025, il termine di 90 giorni per l'instaurazione del procedimento appariva superato. Anche il procedimento risultava apparentemente concluso oltre il termine di 270 giorni, calcolato dal 7 novembre 2024, senza che il supplemento di istruttoria potesse incidere sul decorso del termine, trattandosi anche dell'acquisizione di atti penali che l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto acquisire anteriormente. Il TAR ha pertanto sospeso l'efficacia della sanzione impugnata, rinviando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 1392, commi 1 e 3, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
“il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale (…) deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni” e “deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”
Il termine di 90 giorni per la contestazione degli addebiti e quello di 270 giorni per la conclusione del procedimento decorrono, nella fattispecie esaminata, dalla data in cui l'Amministrazione ha acquisito la pronuncia della Corte di cassazione che ha reso irrevocabile la sentenza penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare di stato conseguente a giudizio penale, il termine di 90 giorni per la contestazione degli addebiti decorre dalla conoscenza da parte dell'Amministrazione della pronuncia penale divenuta irrevocabile che ha determinato l'esercizio della potestà disciplinare.
- Nel medesimo procedimento, il termine di 270 giorni per la conclusione decorre dalla conoscenza integrale, da parte dell'Amministrazione, della sentenza o del provvedimento penale irrevocabile; il successivo supplemento istruttorio non consente di neutralizzare il decorso del termine quando riguarda atti penali che l'Amministrazione avrebbe potuto acquisire tempestivamente.
- Ai fini della competenza territoriale, quando un provvedimento amministrativo produce effetti circoscritti alla sfera giuridica del destinatario, rileva il criterio dell'efficacia spaziale dell'atto, riferibile al luogo in cui tale sfera giuridica è radicata, anche in presenza di possibili profili relativi al foro speciale del pubblico impiego.
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