Sentenza n. 1575/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di una procedura aperta per la fornitura di protesi di ginocchio, esclusione della ricorrente per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento tecnica e conferma dei punteggi a seguito di istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava gli atti della gara, limitatamente al lotto 2, nel quale l’offerta economicamente più vantaggiosa prevedeva 70 punti per l’offerta tecnica, 30 per quella economica e una soglia di sbarramento di 42/70. Avendo ottenuto 40,787 punti nell’offerta tecnica, era stata esclusa. Con il primo motivo contestava il punteggio attribuito al criterio discrezionale n. 10, relativo ai servizi di consegna, assistenza e formazione, sostenendo che fosse illogico ed erroneo il punteggio di 2 attribuito alla propria offerta rispetto al punteggio di 8 attribuito all’offerta dell’operatore risultato aggiudicatario. Deduceva inoltre che la motivazione relativa alla capillarità regionale e al programma formativo fosse emersa soltanto con il verbale di riesame del 17 aprile 2026, integrando postumamente la motivazione e introducendo sub-criteri o pesi non previsti dalla lex specialis. Con il secondo motivo contestava il punteggio attribuito al criterio n. 5, concernente la disponibilità di inserti per diverse soluzioni cliniche, sostenendo che la propria offerta, comprendente quattro tipologie di inserti rispetto alle cinque indicate, avrebbe dovuto ricevere una valutazione migliore e che il metodo seguito dalla Commissione fosse illogico, carente sotto il profilo istruttorio e fondato su sub-criteri non previamente stabiliti. Le parti resistenti eccepivano l’inammissibilità delle censure perché dirette a sollecitare un sindacato sostitutivo sul merito tecnico-amministrativo e contestavano la prova di resistenza dell’interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente le eccezioni di inammissibilità. Quanto al sindacato sulle valutazioni tecniche, ha affermato che esso è pieno, penetrante ed effettivo, potendo il giudice verificare direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche, la correttezza del criterio applicato e la coerenza, logicità e ragionevolezza dell’iter seguito, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione con un diverso apprezzamento tecnico. Ha inoltre ritenuto sussistente la prova di resistenza, poiché le censure riguardavano complessivamente 20 punti e, ove fondate, la rinnovazione delle valutazioni avrebbe potuto consentire alla ricorrente di superare lo scarto di circa tre punti rispetto all’ultima posizione utile. Nel merito, ha respinto il primo motivo rilevando che il criterio n. 10 attribuiva alla Commissione un’ampia discrezionalità, imponendo una valutazione globale degli elementi migliorativi dell’offerta e indicando gli elementi da considerare in via esemplificativa, senza graduarli. La valorizzazione della capillarità territoriale, del personale operante sul territorio e del programma formativo non è stata ritenuta irragionevole né tale da introdurre sub-criteri illegittimi. Il verbale del 17 aprile 2026 è stato qualificato come atto di conferma propria adottato in sede di riesame, recante un supporto motivazionale più ampio e non come integrazione postuma della motivazione effettuata nel corso del giudizio. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la lex specialis non attribuiva rilievo alla mera ampiezza numerica della gamma, ma alla maggiore varietà in funzione dell’uso clinico. La Commissione aveva applicato tale criterio sulla base delle schede di valutazione, privilegiando ragionevolmente alcune soluzioni tecnologiche, senza introdurre griglie o sub-criteri nuovi. Le ulteriori doglianze non dimostravano l’inaffidabilità del metodo né l’irragionevolezza dei risultati. La ricorrente è stata condannata a rifondere a Estar le spese, liquidate in 4.000 euro oltre oneri di legge; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata costituita e non vi è stata pronuncia sulle spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
principio della tutela giurisdizionale piena ed effettiva
Il sindacato sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione deve essere effettivo e può verificare direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche, il criterio utilizzato e il procedimento applicativo, senza però trasformarsi in una sostituzione del giudice alla valutazione amministrativa.
art. 59 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa richiamata per la conclusione dell’accordo quadro relativo alla fornitura oggetto della gara.
art. 90 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale fondamento della comunicazione dell’aggiudicazione e dell’esclusione dalla procedura.
art. 120 c.p.a.
È richiamato quale disciplina processuale applicabile al rito relativo alla procedura di affidamento.
Massime di principio
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche, la correttezza del criterio applicato e la coerenza, logicità e ragionevolezza dell’iter valutativo, senza sostituire alla valutazione amministrativa una propria diversa valutazione tecnica.
- Quando la lex specialis indica in via esemplificativa gli elementi da considerare per un criterio qualitativo e non stabilisce una graduazione rigida tra essi, la Commissione può valorizzare maggiormente alcuni elementi rispetto ad altri nell’ambito della valutazione globale dell’offerta, purché il giudizio non risulti irragionevole o illogico.
- Il verbale con cui la Commissione, in sede di riesame e prima del giudizio, conferma la valutazione originaria fornendo una motivazione più ampia costituisce atto di conferma propria e non integrazione postuma della motivazione, quando conserva l’esito del precedente provvedimento mediante un autonomo riesame argomentativo.
- La valutazione della maggiore varietà di prodotti offerti deve essere effettuata secondo il parametro ulteriore previsto dalla lex specialis, quale l’utilità in funzione dell’uso clinico, e non sulla base della mera quantità o ampiezza numerica della gamma.
- La prova di resistenza dell’impresa esclusa è soddisfatta quando le censure investono un numero di punti astrattamente idoneo, ove accolte, a colmare lo scarto rispetto all’ultima posizione utile e a consentire la rinnovazione delle valutazioni tecniche con possibile conseguimento dell’utilità finale.
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