Cassazione Penale, Sentenza n. 11615/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale cautelare che aveva respinto la richiesta di retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare ex art. 297 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la violazione di legge (art. 297, comma 3) sostenendo che gli elementi indiziari rilevanti (monitoraggio costante, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratore) erano già acquisiti alla data dell'arresto in flagranza (24/03/2022) e quindi erano "desumibili" dagli atti anteriori al rinvio a giudizio, mentre il Tribunale aveva motivato negativamente appellandosi al deposito dell'informativa nel dicembre 2022 e ritenendo necessaria una disamina meditata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Catania (ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen.). La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come meramente apparente e carente in riferimento alla posizione concreta del Lizzio, richiamando il corretto criterio interpretativo della nozione di "anteriore desumibilità": non si tratta della semplice conoscibilità storica dei fatti, ma della presenza di un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico della gravità indiziaria idonea a giustificare una misura cautelare. Poiché il provvedimento impugnato non ha confrontato concretamente gli elementi specifici (intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore, indicazione del tempus commissi delicti), la decisione è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari tra più ordinanze: applicazione automatica in caso di connessione qualificata quando per il primo provvedimento non è intervenuto il rinvio a giudizio; in altri casi richiede che i fatti oggetto delle successive ordinanze fossero desumibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio del primo procedimento
art. 309 cod. proc. pen.
Regola il riesame delle misure cautelari; qui è la norma che legittima il provvedimento impugnato e la competenza per il rinvio disposta dalla Cassazione ai sensi del comma 7
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Riferimenti ai reati di detenzione e trasporto di stupefacenti (art. 73) e alla disciplina prevista dall'art. 74; nel caso la Corte valuta la temporalità e la desumibilità degli atti riguardanti reati previsti dal T.U.
Massime di principio
- La "anteriore desumibilità" non è la semplice conoscenza storica di fatti: è la presenza di un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero un meditato apprezzamento della gravità indiziaria idonea a giustificare una misura cautelare.
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297 comma 3 si applica automaticamente solo nelle ipotesi specifiche (connessione qualificata senza rinvio a giudizio per il primo provvedimento); in altri casi occorre verificare se gli elementi costituivano già, anteriormente al rinvio a giudizio, un quadro indiziario sufficientemente significativo.
- Non sono rilevanti, da sole, mere notizie o dichiarazioni se al momento non esisteva un compendio di riscontro capace di conferir loro peso processuale; tuttavia intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori contano se integravano concretamente il compendio ritenuto rilevante prima del rinvio a giudizio.
- Il giudice chiamato a esaminare la retrodatazione deve motivare concretamente e specificamente rispetto alla posizione dell'imputato; motivazioni generiche o apodittiche possono essere cassate e il provvedimento rinviato per nuovo esame.
- In caso di carenza motivazionale sulla desumibilità degli elementi, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio, imponendo al giudice di merito un esame puntuale del materiale probatorio alla data rilevante.
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