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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07376/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli atti prodromici, tra cui cartelle di pagamento e un avviso di intimazione di pagamento. Il giudice di appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sull’atto esecutivo e l’inammissibilità dell’appello sugli atti presupposti, ritenendo provata la notifica dell’intimazione e tardive le contestazioni sul merito e sulla prescrizione. In cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie, sostenendo che il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali fosse stato specifico e tempestivo; (2) violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR ordinato il deposito degli originali dei documenti; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse apoditticamente ritenuto generico il disconoscimento. Nella memoria, il ricorrente evocava anche un successivo provvedimento del tribunale civile che avrebbe dichiarato prescritti i crediti, ma la Corte ne ha escluso la rilevanza per mancanza di prova del passaggio in giudicato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la questione di giudicato esterno sollevata con memoria, perché la parte che lo eccepisce deve produrre la decisione munita dell’attestazione di passaggio in giudicato o altra prova idonea della mancata impugnazione, prova che nella specie mancava. Nel merito, ha affermato che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie fotostatiche deve essere chiaro, univoco e specifico, indicando il documento contestato e gli elementi di difformità rispetto all’originale; nel caso concreto la contestazione era generica, quindi inefficace. Da ciò deriva che il giudice di merito non aveva l’obbligo di ordinare la produzione degli originali ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992. È stata anche esclusa la nullità per motivazione apparente, poiché la CTR aveva espresso una motivazione sufficiente e coerente nel ritenere generico il disconoscimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni documentali

  • art. 2714 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di prova documentale

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della copia fotostatica non autenticata deve essere specifico, univoco e circostanziato; in mancanza, la copia conserva efficacia probatoria

  • art. 2724 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di prova

  • art. 2725 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di prova

  • art. 241 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in relazione al disconoscimento documentale

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente nel quadro della riscossione coattiva

  • art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente nel quadro delle notifiche degli atti tributari

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre la violazione di legge con il primo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre la nullità della sentenza e, in via corretta, la violazione processuale nel secondo motivo

  • art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudice tributario deve ordinare l’esibizione dell’originale solo in presenza di una valida contestazione di conformità della copia

  • art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992

    obbligo del giudice di disporre la produzione dell’originale subordinato a una contestazione valida e specifica

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente

  • art. 111 Cost., comma 6

    la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale di sufficienza e intellegibilità

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale, per avere efficacia processuale, deve essere specifico: non basta negare in modo apodittico la conformità, ma occorre indicare con chiarezza il documento contestato e gli elementi di divergenza rispetto all’originale.
  • Quando il disconoscimento della copia è generico e quindi inefficace, il giudice non ha l’obbligo di ordinare il deposito dell’originale del documento prodotto in copia.
  • La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere l’iter logico della decisione; non ricorre il vizio quando il giudice enuncia il principio applicato e spiega, sia pure sinteticamente, perché la contestazione è insufficiente.
  • L’eccezione di giudicato esterno successivo alla sentenza impugnata è inammissibile se non è provata mediante produzione del provvedimento munito dell’attestazione di passaggio in giudicato o di altra prova idonea della mancata impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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