Cassazione Civile, Ordinanza n. 07376/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli atti prodromici, tra cui cartelle di pagamento e un avviso di intimazione di pagamento. Il giudice di appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sull’atto esecutivo e l’inammissibilità dell’appello sugli atti presupposti, ritenendo provata la notifica dell’intimazione e tardive le contestazioni sul merito e sulla prescrizione. In cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie, sostenendo che il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali fosse stato specifico e tempestivo; (2) violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR ordinato il deposito degli originali dei documenti; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse apoditticamente ritenuto generico il disconoscimento. Nella memoria, il ricorrente evocava anche un successivo provvedimento del tribunale civile che avrebbe dichiarato prescritti i crediti, ma la Corte ne ha escluso la rilevanza per mancanza di prova del passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la questione di giudicato esterno sollevata con memoria, perché la parte che lo eccepisce deve produrre la decisione munita dell’attestazione di passaggio in giudicato o altra prova idonea della mancata impugnazione, prova che nella specie mancava. Nel merito, ha affermato che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie fotostatiche deve essere chiaro, univoco e specifico, indicando il documento contestato e gli elementi di difformità rispetto all’originale; nel caso concreto la contestazione era generica, quindi inefficace. Da ciò deriva che il giudice di merito non aveva l’obbligo di ordinare la produzione degli originali ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992. È stata anche esclusa la nullità per motivazione apparente, poiché la CTR aveva espresso una motivazione sufficiente e coerente nel ritenere generico il disconoscimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni documentali
art. 2714 c.c.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di prova documentale
art. 2719 c.c.
il disconoscimento della copia fotostatica non autenticata deve essere specifico, univoco e circostanziato; in mancanza, la copia conserva efficacia probatoria
art. 2724 c.c.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di prova
art. 2725 c.c.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di prova
art. 241 c.p.c.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente
art. 215 c.p.c.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in relazione al disconoscimento documentale
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente nel quadro della riscossione coattiva
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente nel quadro delle notifiche degli atti tributari
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre la violazione di legge con il primo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre la nullità della sentenza e, in via corretta, la violazione processuale nel secondo motivo
art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992
il giudice tributario deve ordinare l’esibizione dell’originale solo in presenza di una valida contestazione di conformità della copia
art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992
obbligo del giudice di disporre la produzione dell’originale subordinato a una contestazione valida e specifica
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente
art. 111 Cost., comma 6
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale di sufficienza e intellegibilità
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale, per avere efficacia processuale, deve essere specifico: non basta negare in modo apodittico la conformità, ma occorre indicare con chiarezza il documento contestato e gli elementi di divergenza rispetto all’originale.
- Quando il disconoscimento della copia è generico e quindi inefficace, il giudice non ha l’obbligo di ordinare il deposito dell’originale del documento prodotto in copia.
- La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere l’iter logico della decisione; non ricorre il vizio quando il giudice enuncia il principio applicato e spiega, sia pure sinteticamente, perché la contestazione è insufficiente.
- L’eccezione di giudicato esterno successivo alla sentenza impugnata è inammissibile se non è provata mediante produzione del provvedimento munito dell’attestazione di passaggio in giudicato o di altra prova idonea della mancata impugnazione.
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