Sentenza n. 1321/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 511/2025 del 29/04/2025 del Tribunale di Bologna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 511/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza civile n. 511/2025 del Tribunale di Bologna. Dal testo emerge che la pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e comprendendo anche le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, disponendo l'esecuzione sostitutiva entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, legittima l'interessato a proporre ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
- La soccombenza dell'amministrazione inadempiente comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza e alla restituzione del contributo unificato, secondo la liquidazione effettuata dal giudice.
Come è indicizzato
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