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Ordinanza

Ordinanza n. 1962/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio-Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo contro cinque distinti dinieghi di visto adottati nell'ambito del decreto flussi, nonostante il previo rilascio dei nulla osta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda cinque dinieghi di visto adottati nell'ambito della procedura del cosiddetto decreto flussi, successivamente al rilascio dei relativi nulla osta. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo, ritenendo che i cinque dinieghi fossero espressione di procedimenti autonomi e di valutazioni individuali non sovrapponibili. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi specifici di appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, allo stato degli atti, la statuizione del TAR sull'inammissibilità del ricorso cumulativo non fosse infirmata, in mancanza di una comprovata omogeneità delle situazioni sostanziali e di unitaria sequenza procedimentale. La mera comune finalità lavorativa non è stata considerata sufficiente a giustificare la proposizione cumulativa del ricorso contro i cinque dinieghi. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento disposto dalla Segreteria.

Massime di principio

  • Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo quando sussista una comprovata omogeneità delle situazioni sostanziali e una unitaria sequenza procedimentale, tali da rendere non irragionevole la trattazione congiunta.
  • La mera comunanza della finalità perseguita dai provvedimenti impugnati, quale l'inserimento lavorativo nell'ambito di una procedura di ingresso per lavoro, non è sufficiente a fondare l'ammissibilità di un ricorso cumulativo quando i provvedimenti derivino da procedimenti autonomi e da valutazioni individuali non sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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