Ordinanza n. 1962/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio-Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo contro cinque distinti dinieghi di visto adottati nell'ambito del decreto flussi, nonostante il previo rilascio dei nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda cinque dinieghi di visto adottati nell'ambito della procedura del cosiddetto decreto flussi, successivamente al rilascio dei relativi nulla osta. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo, ritenendo che i cinque dinieghi fossero espressione di procedimenti autonomi e di valutazioni individuali non sovrapponibili. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi specifici di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, allo stato degli atti, la statuizione del TAR sull'inammissibilità del ricorso cumulativo non fosse infirmata, in mancanza di una comprovata omogeneità delle situazioni sostanziali e di unitaria sequenza procedimentale. La mera comune finalità lavorativa non è stata considerata sufficiente a giustificare la proposizione cumulativa del ricorso contro i cinque dinieghi. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo quando sussista una comprovata omogeneità delle situazioni sostanziali e una unitaria sequenza procedimentale, tali da rendere non irragionevole la trattazione congiunta.
- La mera comunanza della finalità perseguita dai provvedimenti impugnati, quale l'inserimento lavorativo nell'ambito di una procedura di ingresso per lavoro, non è sufficiente a fondare l'ammissibilità di un ricorso cumulativo quando i provvedimenti derivino da procedimenti autonomi e da valutazioni individuali non sovrapponibili.
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