Ordinanza n. 448/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti adottati dalla Questura di Pisa con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 1;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti della Questura di Pisa recanti divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di incontri e tornei calcistici, anche internazionali, per la durata di un anno
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone cautelarmente la sospensione, i provvedimenti con cui la Questura di Pisa gli ha vietato per un anno l'accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio dei campionati nazionali professionistici e dilettantistici, tornei internazionali, incontri amichevoli e partite della nazionale italiana disputate in Italia o negli altri Stati dell'Unione europea. Il testo non indica specifici motivi di censura dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato la legittimità del DASPO e ne ha chiesto la sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non sussistente un fumus boni iuris favorevole. La documentazione fotografica prodotta dalle amministrazioni ha evidenziato la presenza del ricorrente in un contesto già predisposto alle condotte aggressive successivamente poste in essere. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a integrare i presupposti del DASPO, anche considerando che il corteo si era collocato in una fascia oraria molto anteriore all'evento sportivo e che erano state inosservate le prescrizioni degli organi di polizia. Secondo il giudice, l'insieme degli elementi dimostra una partecipazione agli episodi, anche mediante una funzione rafforzativa o agevolativa rispetto alle condotte connotate da violenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della legittimità cautelarmente valutabile di un DASPO, la presenza dell'interessato in un contesto già predisposto a condotte aggressive può integrare i relativi presupposti anche quando non sia descritta una sua diretta condotta violenta, qualora la partecipazione abbia avuto funzione rafforzativa o agevolativa dei comportamenti violenti altrui.
- La collocazione temporale di un corteo in una fascia significativamente anteriore all'evento sportivo e l'inosservanza delle prescrizioni impartite dagli organi di polizia costituiscono elementi valutabili, insieme alla documentazione disponibile, per ritenere sussistente la partecipazione a episodi connotati da violenza e negare la sospensione cautelare del DASPO.
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