Ordinanza n. 1023/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. Cat.A12/2025/Imm/1^Sez/Dinieghi/334 del 15.12.2025, notificato in data 24.02.2026, emesso dalla Questura di Napoli, recante diniego della domanda di permesso di soggiorno per motivi lavorativi formalizzata il 29.01.2025, nonché contestuale diniego alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione avanzata in data 20.01.2026; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di permesso di soggiorno per motivi lavorativi e contestuale diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Napoli con cui è stata negata la domanda di permesso di soggiorno per motivi lavorativi, presentata il 29 gennaio 2025, nonché la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, avanzata il 20 gennaio 2026. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego era collegato a criticità relative al rapporto di lavoro originario, consistenti nella sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. Il ricorrente ha dedotto e documentato il reperimento, nelle more del procedimento, di nuove e plurime opportunità lavorative, mediante modelli Unilav, estratto contributivo e buste paga, evidenziando l’inizio e la perdurante esecuzione di attività lavorative e la percezione di redditi ritenuti idonei alla permanenza sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase interinale, elementi favorevoli al ricorrente. In particolare, ha considerato superate le criticità concernenti il rapporto di lavoro originario per effetto del reperimento di nuove opportunità lavorative; ha rilevato che la documentazione prodotta sembra comprovare l’inizio e la perdurante esecuzione di attività lavorative durature; ha inoltre attribuito rilievo alla percezione di redditi idonei alla permanenza in Italia e, conseguentemente, alla possibilità per il ricorrente di beneficiare di un titolo di soggiorno. Per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del decreto impugnato e fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il giudice ha concesso la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato sulla base di una sommaria delibazione favorevole nella fase interinale.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La norma è richiamata implicitamente quale disciplina del titolo di soggiorno collegato allo svolgimento di attività lavorativa e alla disponibilità di redditi idonei, ma l’ordinanza non ne espone uno specifico comma né un’interpretazione puntuale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sopravvenuta disponibilità di nuovi rapporti o opportunità lavorative può assumere rilievo per sospendere il diniego del permesso di soggiorno quando la documentazione prodotta evidenzi l’effettivo inizio e la perdurante esecuzione di attività lavorative.
- La produzione di modelli Unilav, estratto contributivo e buste paga può costituire, nella sommaria delibazione cautelare, un supporto documentale idoneo a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione di redditi rilevanti ai fini della permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
- La sopravvenienza di fatti favorevoli al richiedente, verificatisi nelle more del procedimento, può incidere sulla valutazione cautelare della legittimità o degli effetti di un diniego di permesso di soggiorno, quando tali fatti superino le criticità poste a fondamento del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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