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Ordinanza

Ordinanza n. 1207/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento di sede per gravi motivi, presentata ai sensi dell’art. 9 r.d. 1269/1938

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l’Università degli Studi di Brescia ha respinto l’istanza di trasferimento di sede per gravi motivi, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia dell’atto e l’ammissione alla frequenza del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, ovvero il riesame dell’istanza con valutazione individualizzata della situazione familiare e dell’eventuale sussistenza di motivi gravi legittimanti il trasferimento straordinario in entrata. Ha inoltre prospettato la necessità di rimettere alla Corte costituzionale e/o di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea la compatibilità degli artt. 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della l. 264/1999, ove interpretati nel senso di escludere in modo assoluto l’applicazione dell’art. 9 r.d. 1269/1938 ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia anche in presenza di gravi motivi documentati. Il giudice non ha esaminato nel merito tali censure, rilevando preliminarmente la non asseverazione della copia informatica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo.

La decisione

Il TAR non ha deciso l’incidente cautelare nel merito. Ha rilevato che la copia per immagine della procura alle liti depositata dal ricorrente non era asseverata, in violazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle regole tecnico-operative richiamate nell’ordinanza. Ha quindi assegnato al ricorrente un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per regolarizzare la procura ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna misura cautelare, né sono state esaminate le questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla CGUE. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. 1269/1938

    È la disposizione invocata dal ricorrente quale base della richiesta di trasferimento di sede per gravi motivi; la sua applicabilità ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia non è stata esaminata nell’ordinanza.

  • art. 3, comma 1, lett. a), l. 264/1999

    La disposizione è stata indicata dal ricorrente come oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale e del possibile rinvio pregiudiziale, ma il TAR non si è pronunciato sul punto.

  • art. 4, comma 1, l. 264/1999

    La disposizione è stata indicata dal ricorrente come oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale e del possibile rinvio pregiudiziale, ma il TAR non si è pronunciato sul punto.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di asseverazione della copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo e depositata nel processo amministrativo telematico.

  • art. 8, comma 2, D.P.C.S. 28 luglio 2021

    È richiamato insieme all’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. per rilevare la mancata asseverazione della copia informatica della procura.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Consente la regolarizzazione del vizio rilevato mediante assegnazione di un termine perentorio di dieci giorni.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È stato applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • Quando la procura alle liti conferita su supporto cartaceo è depositata nel processo amministrativo come copia per immagine, la copia deve essere asseverata secondo l’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e le regole tecnico-operative applicabili.
  • La mancata asseverazione della copia informatica della procura non comporta necessariamente l’immediata definizione negativa del giudizio, potendo il giudice assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.
  • In presenza di un vizio regolarizzabile della procura alle liti, la trattazione dell’incidente cautelare può essere rinviata a una successiva udienza camerale, senza esame immediato del fumus boni iuris, del periculum in mora o delle questioni di legittimità costituzionale e di diritto dell’Unione prospettate nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processualeCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelare

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