Sentenza n. 14713/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - dei provvedimenti ADM n. 14 e 15 del 26 febbraio 2025, acquisiti al prot. dell’Ufficio ai n. 17962 e 17954 del 12 marzo 2025, identici nel contenuto e sovrapponibili, emessi dalla Direzione Territoriale VIII – Puglia, Molise e Basilicata, Ufficio dei Monopoli, Sezione operativa territoriale di Lecce, con i quali il Responsabile del Procedimento ha rigettato le due istanze della società ricorrente per l’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio in Lequile (LE), all’interno del Bar delle due aree di servizio automobilistico speculari “CAMER Petroleum Europa Srl”, poste entrambe sulla S.S. 101+737, rispettivamente, l’una in direzione di Gallipoli, l’altra in direzione di Lecce, per superamento del criterio demografico di 1 rivendita ogni 1.500 abitanti, non derogabile nella specie in quanto “la strada su cui si affaccia la stazione carburanti presso il bar in cui viene richiesta la rivendita speciale, pur essendo Extraurbana a quattro corsie, manca della classificazione di “principale”, come richiesto dalla Determina Direttoriale del 02/07/2021, prot. n. 231333”; - ove occorra, dell’art. 6, co. 2-bis, del D.M. n. 38/2013, come modificato dal DM n. 51/21, nella parte in cui non estende anche alle strade extraurbane secondarie la deroga all’applicazione dei criteri di distanza e di popolazione, già prevista per le rivendite speciali ubicate presso le aree di servizio autostradali, ed estesa soltanto alle strade extraurbane principali dalla interpretazione adeguatrice introdotta dalla Determinazione Direttoriale prot. n. 231333/RU del 2 luglio 2021, esplicata dalla Circolare n. 28/21 del 22 luglio 2021, prot. n. 264541/RU, che si impugnano anch’essi nella parte in cui la deroga non ricomprende anche le strade extraurbane “secondarie”; - ove occorra, dell’art. 6, co. 2, del D.M. n. 38/2013, modificato dal DM n. 51/21, nella parte in cui applica alle rivendite speciali i criteri della distanza e del bacino demografico previsti dall’art. 2 del medesimo decreto per le rivendite ordinarie, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 22 della legge n. 1293 del 1957, art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958; art. 28, comma 8, lett. b), del decreto legge n. 98 del 2011, modificato dall’art. 17, comma 4, lett. a) del decreto-legge n. 1 del 2012 ed art. 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, invece, non pongono limiti e/o condizioni; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque pregiudizievole degli interessi della società ricorrente, ancorché di data e contenuto non conosciuti, ivi compresi i preavvisi di rigetto del 24 novembre 2024 dell’ADM-Sezione Operativa Territoriale di Lecce, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, anch’essi di contenuto identico, con i quali si comunicavano i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze della società ricorrente per l’istituzione di rivendita speciale in Lequile presso il Bar delle due aree di servizio automobilistico poste sulla S.S. 101+737, rispettivamente, l’una in direzione Gallipoli e l’altra in direzione Lecce, nonché per l’annullamento della certificazione ANAS, prot. n. 46335 del 20 giugno 2024, a firma del Responsabile della Struttura Territoriale, di classificazione della strada SS 101 come “extraurbana secondaria di tipo C”, ovvero di altro provvedimento ANAS, di estremi sconosciuti, che ha classificato la SS 101 come extraurbana secondaria di tipo C; nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 34, co. 1, lett. c) c.p.a., all'adozione del provvedimento di concessione delle rivendite speciali, sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due provvedimenti di rigetto di altrettante istanze per l'istituzione di rivendite speciali di generi di monopolio presso due aree di servizio automobilistico, nonché gli atti presupposti e le disposizioni regolamentari applicate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato con un unico ricorso due distinti provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottati all'esito di autonomi procedimenti, con i quali erano state respinte due istanze per l'istituzione di rivendite speciali presso due aree di servizio speculari sulla strada statale 101. I dinieghi erano motivati dal superamento del criterio demografico di una rivendita ogni 1.500 abitanti e dalla mancata classificazione della strada come extraurbana principale, requisito ritenuto necessario per beneficiare della deroga ai criteri di distanza e popolazione. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'inapplicabilità del criterio demografico alle rivendite speciali, la violazione della normativa primaria e dei principi di liberalizzazione e concorrenza, l'illegittimità della mancata estensione della deroga alle strade extraurbane secondarie, nonché vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità e erronea classificazione della strada. È stata inoltre chiesta la disapplicazione delle disposizioni interne ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione europea e la condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento concessorio. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo, sostenendo che i due atti erano stati adottati nell'ambito di procedimenti autonomi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito delle censure. Ha rilevato che i due provvedimenti impugnati riguardavano due istanze diverse, definite all'esito di procedimenti amministrativi autonomi e funzionalmente indipendenti. La circostanza che i dinieghi fossero fondati su motivazioni identiche non era sufficiente a configurare una connessione funzionale o procedimentale tra gli atti. Il ricorso cumulativo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente la medesima causa petendi, la connessione funzionale o procedimentale tra i provvedimenti, l'identità delle censure, la medesima incidenza dei vizi sui diversi atti e l'idoneità delle doglianze a colpire segmenti procedurali comuni. Nel caso concreto mancava la connessione funzionale o procedimentale, poiché il conseguimento del bene della vita relativo a una rivendita non dipendeva dall'esito dell'altro procedimento. Tale carenza impediva la decisione nel merito, anche in applicazione dell'art. 276, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 76, comma 4, c.p.a. Le questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea sono state ritenute irrilevanti per effetto dell'inammissibilità processuale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per la sua definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
L'inammissibilità o l'improcedibilità ricorrono quando sussistono ragioni ostative a una pronuncia sul merito; l'ammissibilità del ricorso è qualificata come condizione di decidibilità nel merito.
art. 76, comma 4, c.p.a.
Consente l'applicazione nel processo amministrativo delle norme del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 276, comma 2, c.p.c.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Una volta decisa una questione idonea a definire l'intera controversia, il giudice non è tenuto a esaminare le ulteriori questioni di merito.
art. 6, comma 2-bis, D.M. n. 38/2013
La disposizione, nella disciplina contestata, prevede una deroga ai criteri di distanza e densità della popolazione per le rivendite speciali collocate presso aree di servizio autostradali; il TAR non ne ha esaminato la legittimità sostanziale.
art. 2 D.M. n. 38/2013
La disposizione contiene i criteri relativi alla distanza e al bacino demografico applicati dall'amministrazione; il TAR non ha deciso sulla loro applicabilità alle rivendite speciali.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la regola generale è che un ricorso impugnatorio abbia a oggetto un solo provvedimento; l'impugnazione cumulativa di più atti costituisce un'eccezione da interpretare restrittivamente.
- Il ricorso cumulativo contro distinti provvedimenti è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente la medesima causa petendi, una connessione funzionale o procedimentale tra gli atti, l'identità delle censure, la medesima incidenza dei vizi sui diversi provvedimenti e l'idoneità delle censure a colpire segmenti procedurali comuni.
- La mera identità del contenuto motivazionale o delle ragioni di diniego non crea, di per sé, una connessione funzionale o procedimentale tra procedimenti amministrativi autonomi.
- Quando l'ammissibilità del ricorso cumulativo è esclusa per l'autonomia dei procedimenti e l'assenza di connessione funzionale tra gli atti, il giudice dichiara l'inammissibilità senza esaminare le censure di merito, comprese quelle fondate sul diritto dell'Unione europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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