Cassazione Civile, Ordinanza n. 02669/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla stipulazione di due contratti di swap, conclusi in date diverse con un istituto di credito. La società attrice aveva domandato al Tribunale la declaratoria di nullità di entrambi i contratti, l'accertamento di gravi inadempimenti dell'intermediario finanziario e la condanna della banca al pagamento di una somma rilevante oltre al risarcimento del danno. La banca aveva resistito eccependo, quanto al primo contratto, la competenza di un collegio arbitrale e, quanto al secondo, chiedendo il rigetto delle domande; in via riconvenzionale aveva inoltre domandato la restituzione delle somme versate in esecuzione dei contratti. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza sul primo swap e rigettato le ulteriori domande relative al secondo; la Corte d'appello aveva confermato tale decisione. In cassazione la società aveva proposto cinque motivi, ma successivamente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, avendo le parti transatto la lite. La rinuncia non è stata accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, non accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Nel testo si legge anche che, in mancanza di accettazione della rinuncia, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma il dispositivo pronuncia l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
richiamato come base per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia non accettata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando non sia accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità, derivante da una definizione transattiva della lite, impedisce la prosecuzione del ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, la parte rinunciante può essere condannata alle spese di lite e, se dovuto, può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato.
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