Sentenza n. 814/2026 - Roma, Sezione 3
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. n. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G Medical S.r.l. il 27/2/2023: - del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, unitamente ai relativi Allegati A, B, C e D; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G Medical S.r.l. il 9/10/2023: - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell’Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, unitamente ai relativi allegati A, B, C e D, nonché la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR, di effettuare una verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse ed altresì le relative risposte ancorché non note nel loro contenuto; 6 - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alle linee guida sul ripiano, nonché provvedimenti regionali siciliani di individuazione dell'impresa e quantificazione della quota di payback per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli atti connessi, deducendo vizi propri degli atti e illegittimità derivata dall'asserita incostituzionalità della disciplina del payback sui dispositivi medici. Ha lamentato, in particolare, la retroattività della fissazione dei tetti regionali, intervenuta nel 2019 per annualità già trascorse, la lesione del legittimo affidamento e dell'equilibrio economico dei contratti di fornitura conclusi a seguito di gare pubbliche, nonché la violazione dei principi di libertà d'impresa, proporzionalità, irretroattività ed evidenza pubblica. Ha inoltre censurato il mancato rispetto dei termini normativi per la fissazione dei tetti, la certificazione dello sforamento e l'adozione delle linee guida. Con i motivi aggiunti ha impugnato i decreti della Regione Siciliana che individuavano le aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti per gli anni 2015-2018, nonché i successivi atti regionali di verifica e rideterminazione della quota, deducendo l'illegittimità dei conteggi e degli atti presupposti.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback, per il quadriennio 2015-2018, ragionevole e proporzionato, compatibile con la riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento. Secondo il Collegio, dal 2015 erano conoscibili sia l'esistenza del tetto di spesa sia l'obbligo di concorso delle imprese al ripiano, con percentuali già predeterminate; la successiva fissazione dei tetti regionali al 4,4 per cento non ha introdotto un nuovo obbligo sostanziale, ma ha reso operativa una disciplina già esistente. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di gara, incidendo sul fatturato complessivo delle imprese e non sull'entità delle forniture o sul prezzo contrattuale, sicché non altera l'esito delle gare. Le censure fondate sui principi eurounitari sono state respinte per le medesime ragioni e perché non è stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali, infatti, svolgono attività meramente vincolata, tecnico-contabile e riepilogativa: verificano i dati di fatturato, individuano le imprese, applicano percentuali stabilite dalla legge e determinano il quantum debeatur. Non esercitano un potere autoritativo né comportano valutazioni discrezionali, sicché la controversia riguarda un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo di natura patrimoniale, devoluto al giudice ordinario. La stessa conclusione è stata estesa agli atti regionali di rideterminazione della quota al 48 per cento e di revisione del fatturato. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
La norma pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa, secondo percentuali crescenti per gli anni considerati e in proporzione all'incidenza del fatturato di ciascuna impresa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno»
Attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di verificare la documentazione contabile, individuare le imprese soggette al ripiano, quantificare le somme dovute secondo criteri già predeterminati e iscrivere il relativo credito in bilancio.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, dal 2014, il tetto nazionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, disciplinando la procedura di ripiano per gli anni 2015-2018.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo per il ripiano e previsto, per le aziende fornitrici, il pagamento di una quota ridotta; la disciplina è stata successivamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della causa dichiarata dal giudice amministrativo privo di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 133 c.p.a.
Il TAR precisa che la controversia relativa ai provvedimenti regionali di quantificazione del payback non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, per il solo fatto che la concreta fissazione dei tetti regionali sia intervenuta successivamente alle gare e ai contratti di fornitura, i principi di irretroattività e di legittimo affidamento, quando l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorso al ripiano risultava già dalla disciplina vigente al momento della partecipazione alle gare.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente ai contratti di fornitura e non modifica né l'oggetto della prestazione né il prezzo contrattuale; pertanto, in assenza di prova di una compromissione sproporzionata dei margini di utile, non altera l'esito delle procedure di evidenza pubblica.
- I provvedimenti regionali che, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, individuano le aziende soggette al payback e quantificano le somme dovute mediante applicazione di percentuali legali a dati contabili predeterminati costituiscono atti meramente tecnico-contabili e vincolati, privi di discrezionalità e di esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative al corretto calcolo della quota di payback determinata da provvedimenti regionali meramente ricognitivi e riepilogativi riguardano un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo patrimoniale, sicché appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.
- La rideterminazione della quota di payback in applicazione della riduzione al 48 per cento riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024 costituisce un'operazione vincolata e matematica, la cui contestazione resta devoluta al giudice ordinario.
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