Cassazione Penale, Sentenza n. 17893/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal G.i.p. e confermato dal Tribunale del riesame, contestando la nullità e l'insufficienza della motivazione in ordine al periculum (rischio di dispersione o alterazione dei beni). Il G.i.p. aveva ritenuto superflua la motivazione del periculum perché la confisca per i reati tributari sarebbe obbligatoria e, alternativamente, aveva fatto riferimento all'ingente entità del debito tributario come indice di possibile dissipazione. Il Tribunale del riesame ha cercato di integrare la motivazione richiamando la vastità e la reiterazione della frode, il comportamento di altri coindagati e la presunta insufficienza patrimoniale. La ricorrente ha sostenuto che tali argomentazioni non sono individualizzate e non soddisfano l'onere motivazionale richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il G.i.p. non abbia assolto l'onere di motivazione richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in particolare rispetto alla valutazione del periculum, richiamando il principio delle Sezioni Unite (sentenza "Ellade") secondo cui anche la motivazione sul periculum deve essere resa, seppure in modo conciso. Ha altresì affermato che la mera entità del debito tributario non può automaticamente giustificare il sequestro per dispersione patrimoniale e che il Tribunale del riesame non può supplire a motivazioni del tutto carenti del G.i.p. Per questi motivi ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro e l'ordinanza del riesame, ordinando il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto e disponendo la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 e art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Norme penali tributarie cui si riferiscono le contestazioni che hanno giustificato il sequestro e la confisca obbligatoria richiamata nel provvedimento impugnato
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la giurisprudenza richiede una concisa motivazione anche sul periculum che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo
Disciplina la confisca; il sequestro preventivo può essere finalizzato a questa misura e pertanto la sua motivazione deve esplicitare i presupposti che giustificano l'anticipazione
Sezioni Unite, sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade), Rv. 281848 - 01
Principio richiamato dalla Corte: il provvedimento di sequestro preventivo volto alla confisca deve contenere la motivazione anche del periculum; è sufficiente un riferimento conciso alle ragioni per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato nelle more del giudizio
Giurisprudenza richiamata (Zambito, Cavacece, Pohl, Benzoni)
Sez. U n. 51660/2014 Zambito; Sez. 2 n. 51576/2019 Cavacece; Sez. 5 n. 643/2017 Pohl; Sez. 3 n. 31025/2023 Benzoni
Richiami giurisprudenziali utilizzati per distinguere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dal sequestro conservativo: la mera insufficienza patrimoniale può essere rilevante per il conservativo ma non basta per il preventivo finalizzato alla confisca; inoltre la Corte del riesame non può integrare motivazioni del G.i.p. inesistenti
Norma procedurale che disciplina la comunicazione degli atti alla Procura generale per eventuali implicazioni di competenza
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica e concisa anche in ordine al periculum (rischio di dispersione/alterazione dei beni); non è ammessa la rinuncia motivazionale basata sulla sola natura 'obbligatoria' della confisca
- La sola entità del debito tributario non è di per sé indice sufficiente del rischio di dissipazione: è necessaria una connessione motivata e, se possibile, elementi concreti che colleghino l'entità del debito a comportamenti distrattivi o a rischio di depauperamento
- Il Tribunale del riesame non può supplire a una motivazione del G.i.p. del tutto mancante o manifestamente insufficiente; l'integrazione motivazionale da parte del riesame è ammessa solo se esistono elementi posti dal giudice di primo grado che possano essere valorizzati
- Va operata distinzione tra sequestro conservativo (in cui può essere rilevante l'insufficienza patrimoniale) e sequestro preventivo finalizzato alla confisca (che richiede prova del periculum in senso proprio)
- Per i ricorrenti è strategico contestare la genericità motivazionale e richiedere l'individualizzazione degli elementi a fondamento del periculum; in assenza di tali elementi è probabile l'annullamento e la restituzione dei beni
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