Cassazione Penale, Sentenza n. 37656/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore di Avellino ha impugnato la conferma della condanna per il reato di falso relativo ad assegni non trasferibili (capo a), deducendo violazione di legge e difetto di motivazione poiché la fattispecie era stata depenalizzata dal decreto legislativo n. 7 del 2016 che ha modificato/abrogato norme sul falso in scrittura privata
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo unico: ha ritenuto che la falsificazione di assegni con clausola di non trasferibilità non sia più punibile penalmente a seguito del D.Lgs. n.7/2016 (abrogazione dell'art. 485 c.p. e nuova formulazione dell'art. 491 c.p.). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a), eliminando la pena relativa (mesi 3 di reclusione e C 300,00 di multa). Ha confermato la sentenza per il resto (capo b) e le altre statuizioni), comprovando l'autonomia dei rapporti processuali e rilevando che il riconoscimento della recidiva reiterata rende infondata la richiesta difensiva di prescrizione avanzata solo in sede conclusiva
Norme richiamate
Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 (D.Lgs. n. 7/2016)
d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7
Ha depenalizzato la fattispecie di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), incidendo sulla rilevanza penale delle falsificazioni di assegni non trasferibili, trasformando tali condotte in illecito civile
Art. 485 cod. pen. (richiamato come abrogato)
L'abrogazione o la perdita di rilevanza penale di questa norma ha determinato che le falsità in scrittura privata, ivi comprese certe falsificazioni di assegni non trasferibili, non siano più reato
Art. 491 cod. pen. (nuova formulazione)
Modificato dal D.Lgs. n.7/2016; la nuova formulazione è stata interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che resta penale la falsificazione dei titoli di credito trasmissibili per girata, mentre le falsificazioni su titoli non trasferibili cadono nell'ambito civile
Precedente delle Sezioni Unite
Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936 - 01
La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha chiarito che la depenalizzazione opera per i falsi in scrittura privata e che la falsificazione di assegni non trasferibili non integra più reato penale
Massime di principio
- Quando una fattispecie è stata depenalizzata per effetto di legge sopravvenuta, la condanna pronunciata per quella fattispecie deve essere annullata senza rinvio nella parte relativa al reato non più previsto
- L'annullamento della condanna per un capo non comporta automaticamente l'assoluzione o la revisione degli altri capi: i rapporti processuali sono autonomi e le altre condanne restano operative salvo motivi specifici di ricorso
- La depenalizzazione può trasferire la tutela dalla sfera penale a quella civile: chi ritiene di avere subito un danno può ancora agire in sede civile per ottenere riparazione
- Il riconoscimento di circostanze aggravanti (es. recidiva reiterata) può influire sulla non accoglienza di talune richieste difensive (es. prescrizione) e sul mantenimento delle pene relative agli altri capi
- La difesa dovrebbe sempre verificare la sussistenza di eventuali effetti di depenalizzazione sopravvenuta e proporre motivi specifici in cassazione quando la norma invocata sia stata modificata o abrogata
- I giudici devono seguire i precedenti delle Sezioni Unite quando questi chiariscono l'ambito di applicazione delle modifiche normative in materia di reati di falso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37502/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37503/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37651/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37652/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37653/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37654/2022 del 05/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →