Cassazione Civile, Ordinanza n. 10181/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società conduttrice, pronunciata su istanza della locatrice-creditrice per il mancato pagamento di rilevanti canoni di locazione, assistiti da due decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi. La debitrice aveva reagito sostenendo l’esistenza di un controcredito risarcitorio per danni da infiltrazioni negli immobili locati, asseritamente di importo superiore al credito azionato, e deducendo che il credito della controparte fosse comunque paralizzato dalla contestazione e dalla clausola solve et repete inserita nei contratti. Inoltre, invocava la normativa emergenziale COVID per giustificare il mancato pagamento dei canoni durante il lockdown e per escludere lo stato di insolvenza, richiamando anche presunte risorse aziendali, rapporti commerciali in corso, incassi periodici e garanzie o disponibilità di garanzie da parte di terzi. Con i motivi di ricorso per cassazione lamentava: 1) violazione della disciplina fallimentare per non avere considerato il controcredito e la contestazione del credito; 2) violazione della normativa emergenziale per non avere considerato l’incolpevolezza dell’inadempimento nel periodo pandemico; 3) violazione degli artt. 1 e 5 l.fall. per omesso esame di elementi idonei a escludere l’insolvenza e per non avere valutato bilanci, contratti e garanzie; 4) nullità per omesso esame del fatto decisivo relativo al controcredito; 5) violazione di norme processuali e del diritto di difesa per non avere disposto una consulenza tecnica sulla reale situazione societaria della fallita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento della società beneficiaria della scissione parziale della resistente, affermando che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza, ma non intervenire nel giudizio di cassazione in assenza di espressa previsione normativa. Nel merito dei motivi, la Corte ha ritenuto inammissibile il primo perché la ricorrente aveva rinunciato al motivo in memoria per sopravvenuto accordo transattivo, e comunque perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso il controcredito per difetto di prova e per operatività della clausola solve et repete. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la non colpevolezza dell’inadempimento non esclude di per sé lo stato di insolvenza, specie a fronte di debiti già maturati prima del lockdown. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché volto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito. Il quarto è stato assorbito. Il quinto è stato ritenuto inammissibile perché la consulenza richiesta aveva contenuto meramente esplorativo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, mentre quelle relative all’intervento sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di fallimento e la valutazione del credito posto a base dell’istanza
art. 15, ultimo comma, l.fall.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il credito della istante fosse paralizzato dal controcredito
art. 10, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
invocato per sostenere l’applicabilità della legislazione emergenziale ai canoni di locazione durante il lockdown
art. 1 l.fall.
richiamato nel motivo relativo ai presupposti dimensionali e all’insussistenza dei requisiti per il fallimento
art. 5 l.fall.
richiamato per contestare l’accertamento dello stato di insolvenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per censurare l’omesso esame del fatto decisivo; la Corte osserva che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito oltre i limiti del motivo
art. 191 c.p.c.
richiamato per contestare la mancata consulenza tecnica; la Corte rileva che il mezzo istruttorio richiesto aveva natura esplorativa
art. 6 CEDU
invocato insieme all’art. 111 Cost. e al diritto di difesa per contestare il mancato espletamento della consulenza tecnica
art. 111 Cost.
invocato insieme all’art. 6 CEDU e al diritto di difesa in relazione al dedotto vulnus processuale
art. 2227/95
richiamata come precedente sulla clausola solve et repete e sui suoi effetti sostanziali sull’adempimento
Cass. n. 34531/22
richiamata per affermare che la contestazione del credito non equivale alla sua inesistenza
Cass. n. 19311/23
richiamata per affermare che l’esistenza del credito, pur contestata, è un dato oggettivo e non dipende dall’opinione del debitore
Cass., sez. un., n. 8557/23
richiamata per escludere l’intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di cassazione
Cass. n. 22277/23
richiamata per qualificare la società beneficiaria di scissione parziale come successore a titolo particolare nel diritto controverso
Cass., sez. un., n. 3086/22
richiamata sul divieto di consulenza tecnica meramente esplorativa
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza di merito, ma non può intervenire autonomamente nel giudizio di legittimità in mancanza di una espressa previsione normativa.
- Ai fini della legittimazione all’istanza di fallimento, la contestazione del credito da parte del debitore non lo rende inesistente: la contestazione, anche se seria, non equivale di per sé a prova dell’inesistenza del credito.
- La clausola solve et repete opera sul piano sostanziale e impedisce al debitore di opporre eccezioni o azioni prima del pagamento delle rate scadute, salvo diversa disciplina o specifica prova contraria.
- La non imputabilità soggettiva dell’inadempimento non basta da sola a escludere lo stato di insolvenza, se risulta comunque un’incapacità strutturale o non meramente transitoria di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili in cassazione.
- Una consulenza tecnica d’ufficio non può essere richiesta per finalità esplorative, cioè per ricercare elementi di fatto non già sufficientemente allegati e prospettati dalle parti.
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