Cassazione Civile, Ordinanza n. 00640/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una socia, per l'anno d'imposta 2006, con cui era stato recuperato a tassazione un maggior reddito di capitale ritenuto derivare dalla presunzione di distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società partecipata, qualificata come società a ristretta base sociale. La controversia trae origine da un distinto giudizio relativo all'avviso societario, che si era estinto in primo grado per mancata riassunzione dopo l'interruzione dovuta al fallimento della società. Nel ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 45 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'estinzione del giudizio sull'accertamento societario non elimina l'atto impositivo, ma ne determina la definitività; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che la sentenza avesse escluso la possibilità di attribuire ai soci utili occulti in base alla presunzione di distribuzione propria delle società a ristretta base.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che l'estinzione del giudizio promosso dalla società contro il proprio avviso di accertamento non comporta il venir meno dell'atto impositivo, né impedisce, di per sé, l'accertamento nei confronti del socio. Solo un giudicato sostanziale di annullamento dell'accertamento societario per ragioni di merito sarebbe pregiudicante per l'avviso emesso al socio; invece, l'estinzione del processo non contiene una pronuncia idonea a mettere in discussione il merito della pretesa fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'estinzione del giudizio tributario non fa venir meno l'atto impositivo; al più rende definitivo l'atto, ma non equivale a un annullamento nel merito.
art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente come base dell'accertamento del maggior reddito nei confronti del socio in presenza di utili extracontabili della società.
art. 2727 c.c.
Richiamato per sostenere la legittimità dell'accertamento presuntivo degli utili distribuiti ai soci.
art. 2729 c.c.
Richiamato per sostenere la prova per presunzioni della distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'estinzione del giudizio relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non elimina l'atto impositivo e non impedisce, di regola, l'accertamento del maggior reddito in capo al socio, salvo che intervenga un giudicato sostanziale di annullamento nel merito dell'atto societario.
- Il carattere pregiudicante dell'accertamento societario nei confronti del socio sussiste solo quando l'avviso della società sia stato annullato con decisione passata in giudicato per ragioni di merito; non basta una definizione processuale che non contenga una pronuncia sul merito della pretesa tributaria.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base non è esclusa in via generale dalla mancata definizione del giudizio societario; occorre distinguere tra assenza di giudicato sul merito e inesistenza del presupposto accertativo.
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, cioè quando censura una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione.
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