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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9198/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto penalmente responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute contributive e previdenziali relative a due mensilità del 2015, eccependo che al momento della notifica della "diffida" ex art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983 (che concede tre mesi per versare ed evitare la punibilità) non era più legale rappresentante della società. Sosteneva che, essendo venuta a mancare la possibilità di sanare la violazione con risorse aziendali e non potendo estendersi la responsabilità al suo patrimonio personale, doveva ritenersi assente l'antigiuridicità e/o l'imputabilità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute si consuma in modo istantaneo alla scadenza del termine di versamento e che la successiva "diffida" ex art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983 non modifica il momento consumativo del reato; la diffida è rilevante solo come causa personale di esclusione della punibilità per chi era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito, il quale può adempiere anche se nel frattempo ha perso la rappresentanza (anche mediante il pagamento in nome e per conto della società secondo lo schema del pagamento del terzo, art. 1180 c.c.). Nel caso concreto la sentenza di merito aveva accertato che l'imputato era venuto a conoscenza della diffida e dunque poteva avvalersi della causa di non punibilità; il ricorso è stato quindi rimesso perché privo di fondamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2, d.l. n. 463 del 1983 (comma 1-bis)

    diffida di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983, con termine di tre mesi per effettuare il versamento e fruire della relativa causa di non punibilità

    La diffida concede una causa personale di esclusione della punibilità a chi era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo; la possibilità di sanare la violazione entro tre mesi non altera il momento consumativo del reato (che è alla scadenza del termine di versamento)

  • art. 1180 codice civile

    Richiamato come fondamento giuridico per il pagamento del terzo: l'autore del reato che non è più rappresentante può adempiere "in nome e per conto" della società mediante pagamento a favore del creditore, e così avvalersi della causa personale di esclusione della punibilità

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede che, in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando Euro 3.000,00

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma richiamata in relazione alle richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse ai sensi di tale disposizione (riferimento procedurale, non incidente sul merito)

Massime di principio

  • Il reato di omesso versamento delle ritenute è illecito omissivo istantaneo: si consuma alla scadenza del termine di versamento e da quel momento vanno valutati gli elementi costitutivi del reato.
  • La diffida ex art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983 rappresenta una causa personale di esclusione della punibilità per chi era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito; non estingue il reato già consumato ma può escludere la punibilità se l'autore adempie nei termini.
  • Chi ha l'obbligo personale al momento della nascita del debito può adempiere anche se, nel frattempo, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa; l'adempimento può avvenire anche mediante pagamento in nome e per conto della società (pagamento del terzo).
  • La mera impossibilità materiale o il fatto di non essere più formalmente legale rappresentante non elimina automaticamente la responsabilità penale: conta la posizione soggettiva al momento dell'insorgenza del debito e la possibilità/consapevolezza di fruire della diffida.
  • In sede di cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.

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