Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25317/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda nasce da una sentenza di patteggiamento con cui era stata applicata una pena detentiva e pecuniaria per più fatti di detenzione/cessione di stupefacenti unificati dal vincolo della continuazione, tra cui un episodio qualificato come reato aggravato ai sensi dell’art. 80 d.P.R. 309/1990. Poiché tale aggravante rende il fatto ostativo ai benefici di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e all’art. 4-bis ord. pen., la Procura aveva emesso l’ordine di esecuzione immediatamente esecutivo. La difesa aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiararne l’inefficacia, sostenendo che l’aggravante era stata ritenuta sub valente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche e con la circostanza di cui all’art. 114 c.p., sicché non avrebbe potuto dirsi "riconosciuta" ai fini dell’ostatività. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 656, commi 5 e 9, c.p.p., insistendo sul fatto che la subvalenza dell’aggravante ne avrebbe escluso l’effetto ostativo e che il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel considerare comunque operativo il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, affermando che la condanna per un delitto aggravato costituente reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen. impedisce la sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. anche quando la sentenza abbia neutralizzato l’aggravante nel giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti. Il giudizio di comparazione rileva infatti solo ai fini della pena e non elimina gli elementi circostanziali tipizzanti la fattispecie che fondano l’ostatività. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento che aveva definito il giudizio di merito

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie di reati in materia di stupefacenti oggetto della condanna

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    circostanza aggravante che rende il reato ostativo

  • art. 114 c.p.

    circostanza attenuante menzionata nel bilanciamento

  • art. 4-bis ord. pen.

    norma che individua i reati ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione

  • art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.

    preclude la sospensione dell’ordine di esecuzione in presenza di reato ostativo

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla sospensione dell’ordine di esecuzione

  • art. 656, comma 9, c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla sospensione dell’ordine di esecuzione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese e alla somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 649-bis c.p.

    menzionato solo in via analogica nel ragionamento del giudice dell’esecuzione, senza costituire ratio decidendi

Massime di principio

  • La sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. resta preclusa quando la condanna riguarda un delitto qualificato come ostativo ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., anche se la relativa aggravante sia stata neutralizzata nel giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze incide solo sul trattamento sanzionatorio quoad poenam e non rimuove gli elementi circostanziali che definiscono la natura ostativa del reato.
  • In sede di esecuzione, la verifica sull’ostatività deve avere riguardo alla qualificazione giuridica del fatto risultante dalla sentenza irrevocabile, non all’effetto concretamente prodotto dall’aggravante sulla pena finale.
  • Quando il ricorso censura un orientamento conforme a giurisprudenza di legittimità costante e la doglianza è manifestamente infondata, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiSpaccio
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleStupefacenti
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.