Cassazione Penale, Sentenza n. 25317/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda nasce da una sentenza di patteggiamento con cui era stata applicata una pena detentiva e pecuniaria per più fatti di detenzione/cessione di stupefacenti unificati dal vincolo della continuazione, tra cui un episodio qualificato come reato aggravato ai sensi dell’art. 80 d.P.R. 309/1990. Poiché tale aggravante rende il fatto ostativo ai benefici di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e all’art. 4-bis ord. pen., la Procura aveva emesso l’ordine di esecuzione immediatamente esecutivo. La difesa aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiararne l’inefficacia, sostenendo che l’aggravante era stata ritenuta sub valente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche e con la circostanza di cui all’art. 114 c.p., sicché non avrebbe potuto dirsi "riconosciuta" ai fini dell’ostatività. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 656, commi 5 e 9, c.p.p., insistendo sul fatto che la subvalenza dell’aggravante ne avrebbe escluso l’effetto ostativo e che il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel considerare comunque operativo il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, affermando che la condanna per un delitto aggravato costituente reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen. impedisce la sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. anche quando la sentenza abbia neutralizzato l’aggravante nel giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti. Il giudizio di comparazione rileva infatti solo ai fini della pena e non elimina gli elementi circostanziali tipizzanti la fattispecie che fondano l’ostatività. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del patteggiamento che aveva definito il giudizio di merito
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
fattispecie di reati in materia di stupefacenti oggetto della condanna
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
circostanza aggravante che rende il reato ostativo
art. 114 c.p.
circostanza attenuante menzionata nel bilanciamento
art. 4-bis ord. pen.
norma che individua i reati ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione
art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.
preclude la sospensione dell’ordine di esecuzione in presenza di reato ostativo
art. 656, comma 5, c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla sospensione dell’ordine di esecuzione
art. 656, comma 9, c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla sospensione dell’ordine di esecuzione
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese e alla somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 649-bis c.p.
menzionato solo in via analogica nel ragionamento del giudice dell’esecuzione, senza costituire ratio decidendi
Massime di principio
- La sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. resta preclusa quando la condanna riguarda un delitto qualificato come ostativo ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., anche se la relativa aggravante sia stata neutralizzata nel giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze incide solo sul trattamento sanzionatorio quoad poenam e non rimuove gli elementi circostanziali che definiscono la natura ostativa del reato.
- In sede di esecuzione, la verifica sull’ostatività deve avere riguardo alla qualificazione giuridica del fatto risultante dalla sentenza irrevocabile, non all’effetto concretamente prodotto dall’aggravante sulla pena finale.
- Quando il ricorso censura un orientamento conforme a giurisprudenza di legittimità costante e la doglianza è manifestamente infondata, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p.
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