Sentenza n. 1641/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 1.500,00 a titolo di Carta del Docente, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza civile n. 284/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata il 9 febbraio 2024 e passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, euro 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, oltre interessi. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il giudice ha rilevato che la pretesa era documentata e non adeguatamente contestata, che il titolo aveva efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato civile e ordinando all’Amministrazione di corrispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza euro 1.500,00 a titolo di Carta del Docente per gli anni scolastici indicati, oltre agli interessi dalla pubblicazione della sentenza civile, il 1° febbraio 2024, fino al saldo, nonché agli ulteriori accessori di legge e agli oneri dovuti in relazione al titolo. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito: l’esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall’Amministrazione sulla base del titolo, della legge e degli eventuali pagamenti parziali; il calcolo prospettato dalla ricorrente non è quindi definitivamente vincolante quanto alla misura finale. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza del creditore e con termine di ulteriori centoventi giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della rilevata serialità dell’inadempimento ministeriale relativo alla Carta del Docente e ad altri istituti lavoristici.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi emessi dal giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell’avvio dell’esecuzione coattiva.
artt. 1283 e ss. c.c.
Forniscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal titolo giudiziale.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone l’inadempimento del titolo e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di conformarvisi, una volta decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme di denaro da parte delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce il diritto di credito già accertato dal giudicato, ma ne assicura il soddisfacimento; pertanto l’esatta quantificazione del capitale residuo, degli interessi e degli accessori deve essere effettuata in conformità al titolo, alla legge e agli eventuali adempimenti parziali, senza che il calcolo unilateralmente proposto dal creditore vincoli definitivamente l’amministrazione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, la cui attività sostitutiva può essere attivata dal creditore mediante istanza e comprende l’adozione degli atti contabili e finanziari necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- L’accertata e non contestata mancata esecuzione di un giudicato pecuniario giustifica l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e la condanna dell’amministrazione inadempiente alle spese del relativo giudizio.
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