Sentenza n. 250/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice ordinario che disponeva l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale ordinario, notificata all'Amministrazione e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto: l'ordine di pagamento, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme indicate nel titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. La richiesta di penalità di mora è stata esclusa perché, in relazione all'esiguità del debito, l'astreinte sarebbe stata manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, un commissario ad acta, individuato nel dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da completare entro centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
prevede i poteri del giudice dell'ottemperanza, inclusa la possibilità di fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta
Il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora; quest'ultima è stata esclusa quando manifestamente iniqua o comunque afflittiva in rapporto all'entità del debito.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di denaro
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato da eseguire.
artt. 1283 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.
Consentono la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la disciplina dell'onere del contributo unificato nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario non ha natura costitutiva del diritto, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento; l'esatta entità del credito deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Quando il titolo esecutivo condanna un'Amministrazione statale al pagamento di somme di denaro, l'azione esecutiva o di recupero coattivo può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva; il commissario può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano compatibili con l'attività commissariale, senza riconoscimento di un compenso ulteriore.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all'entità del debito e alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- La domanda di ottemperanza può essere accolta quanto all'obbligo di esecuzione del giudicato anche se il giudice esclude una richiesta accessoria di astreinte; in tal caso l'esito della domanda principale è favorevole al creditore, mentre la penalità non è dovuta.
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