Cassazione Civile, Ordinanza n. 28967/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento sintetico IRPEF per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito della contribuente sulla base di spese e incrementi patrimoniali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, riducendo il maggior reddito accertato e anche le sanzioni; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello principale della contribuente sia l'appello incidentale dell'Agenzia. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado sulla circostanza che le rate del mutuo ipotecario, utilizzato come indice di capacità contributiva, non erano state sostenute integralmente dalla contribuente ma anche da terzi; 2) violazione degli artt. 7, 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, perché la riduzione delle sanzioni fino a un quarto del minimo sarebbe stata disposta senza i presupposti di legge e senza una sproporzione manifesta tra tributo e sanzione, non essendo invocabili nel caso le ipotesi di definizione agevolata o accertamento con adesione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica e per relationem, fosse comunque autonoma e sufficiente a superare il minimo costituzionale, poiché indicava le ragioni della parziale esclusione del mutuo come indice di capacità contributiva. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che dalla sentenza impugnata non emergevano i presupposti per la riduzione delle sanzioni al di sotto del minimo edittale: l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997 consente la riduzione solo in presenza di una manifesta sproporzione tra tributo e sanzione, mentre la mera riduzione dell'imponibile accertato non basta; inoltre non risultava applicata alcuna definizione agevolata ex artt. 16 o 17. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle sanzioni e la causa è stata rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge in tema di sanzioni tributarie.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
"Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo."
La riduzione infraedittale delle sanzioni è ammessa solo se vi è una manifesta sproporzione tra tributo e sanzione; la semplice riduzione del tributo accertato non la giustifica.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato come ipotesi di definizione agevolata non ricorrente nel caso concreto.
art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato come ipotesi di definizione agevolata/adesione non ricorrente nel caso concreto.
art. 12 preleggi
Criterio ermeneutico richiamato per leggere la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
Ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima se il giudice del gravame, anche sinteticamente, mostra di aver valutato i motivi di impugnazione e di condividere consapevolmente le ragioni della decisione di primo grado; è nulla solo se l'adesione alla pronuncia precedente è acritica e priva di autonoma valutazione.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è censurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non anche per carenza di sufficienza o per contestazione del mero apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La riduzione delle sanzioni tributarie al di sotto del minimo edittale richiede la verifica di una manifesta sproporzione tra il tributo violato e la sanzione; la sola diminuzione dell'imponibile accertato non integra di per sé il presupposto della riduzione.
- Le ipotesi di definizione agevolata o di accertamento con adesione costituiscono presupposti autonomi per la disciplina della sanzione e non possono essere presunte in assenza di elementi espressi nella decisione impugnata.
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