Cassazione Civile, Ordinanza n. 11722/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori IRES e IVA, contestando costi e imposta detraibile riferiti a fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti nell’ambito di un incarico per un progetto di ricerca denominato "Illuminated Paper". In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la decisione veniva riformata con annullamento della ripresa, valorizzando la perizia giurata di parte e ritenendo non raggiunta la prova delle violazioni da parte dell’Ufficio. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente, in violazione delle norme sul contenuto della sentenza e della motivazione, sostenendo che la corte tributaria si sarebbe limitata a richiamare nozioni dottrinali e una perizia di parte senza effettiva analisi degli elementi fattuali posti a base dell’accertamento; (2) violazione delle norme fiscali e civilistiche sul riparto dell’onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, assumendo che l’Ufficio aveva fornito elementi gravi, precisi e concordanti dall’esame del PVC e dell’avviso di accertamento, mentre il giudice d’appello avrebbe erroneamente preteso una prova piena dell’Amministrazione e attribuito decisivo rilievo alla sola perizia stragiudiziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non fosse meramente apparente e superasse il "minimo costituzionale"; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che in materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve assolvere il proprio onere anche mediante elementi indiziari idonei a fondare la fittizietà delle operazioni, dopo di che grava sul contribuente la prova contraria dell’effettiva esistenza delle prestazioni. La Cassazione ha inoltre ricordato che la perizia stragiudiziale ha valore solo indiziario e non di prova piena. Poiché la corte di merito aveva sostanzialmente invertito le regole sull’onere probatorio, omettendo di esaminare gli indizi offerti dall’Ufficio e valorizzando in modo assorbente la consulenza di parte, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro dedotto per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il contenuto motivazionale delle sentenze tributarie.
art. 132 c.p.c.
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza e della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione.
art. 111 Cost.
richiamato per il parametro costituzionale del dovere di motivazione.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme alle altre norme IVA sul tema della detraibilità e delle operazioni inesistenti.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme IVA invocate nel motivo relativo all’onere della prova.
art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme IVA invocate nel motivo relativo all’onere della prova.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come disposizione che consente l’accertamento anche sulla base di indizi attendibili.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base per la rettifica fondata su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere probatorio.
art. 2727 c.c.
richiamato per la prova presuntiva.
art. 2729 c.c.
richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici: gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando è graficamente esistente ma non consente di comprendere il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica se rende percepibile la ratio decidendi.
- In materia di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari idonei a far emergere la fittizietà delle operazioni; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni fatturate.
- La mera esibizione delle fatture, la regolarità formale delle scritture contabili o la tracciabilità dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare l’effettività dell’operazione quando tali elementi possano essere utilizzati anche per simulare la realtà dell’operazione stessa.
- La perizia stragiudiziale ha valore soltanto indiziario e non costituisce prova piena dei fatti accertati dal consulente di parte; il giudice di merito può valutarla discrezionalmente e non è tenuto a recepirne le conclusioni.
- Il giudice tributario, nel verificare la contestazione di operazioni inesistenti, deve esaminare gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio nel loro complesso e non può limitarsi a ribaltare la ripartizione dell’onere della prova attribuendo decisivo rilievo alla sola prova di parte.
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