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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14439/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura la mancata o insufficiente motivazione del Tribunale nel disporre la sospensione dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p. per "particolare complessità" del dibattimento. La difesa sosteneva che l'ordinanza di sospensione si era limitata a generiche esigenze strutturali e organizzative, trascurando le concrete caratteristiche del processo: numero effettivo degli imputati e dei detenuti (12/13 imputati, 3 detenuti), numero concreto dei testi da esaminare (in realtà pochi), già depositate intercettazioni e specificità delle dichiarazioni dei collaboratori, con la conseguenza che non sussisterebbero elementi prognostici tali da giustificare la sospensione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo adeguata la motivazione del Tribunale che aveva richiamato il numero elevato degli imputati (tredici, di cui tre in custodia), dei difensori, la natura e complessità delle questioni da affrontare (reati di criminalità organizzata) e la necessità di esaminare testi anche se in numero contenuto poiché sottoposti a esame e controesame da tutte le parti. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la valutazione della "particolare complessità" è prognostica e deve basarsi sull'attività da svolgere in dibattimento; il controllo di legittimità è limitato alla verifica della non manifesta illogicità e coerenza della motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 304 cod. proc. pen.

    comma 2 (valutazione prognostica) e comma 3 (sospensione dei termini)

    La sospensione dei termini di custodia cautelare per "particolare complessità" ha carattere prognostico e deve essere motivata in relazione all'attività da svolgere nel dibattimento; legittima la sospensione se adeguatamente motivata con riferimento a numero imputati, difensori, imputazioni e qualità delle questioni.

  • Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018 (Rao)

    Conferma che la valutazione della particolare complessità riguarda l'attività da compiere in dibattimento e non lo studio degli atti; è quindi prognostica.

  • Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015 (Curcio)

    Se la motivazione è adeguata, l'accertamento fattuale sulla complessità è insindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità.

  • Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014 (Riviezzi)

    La complessità è particolarmente configurabile nei processi per criminalità organizzata; il numero degli imputati, se elevato, contribuisce a giustificarla.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini per "particolare complessità" è una valutazione prognostica basata sull'attività che dovrà svolgersi in dibattimento (esame testi, controesami, complessità delle questioni), non sul mero esame degli atti.
  • Il giudice può motivare la sospensione richiamando il numero degli imputati, dei difensori, delle imputazioni e la natura delle questioni (es. criminalità organizzata); elementi apparentemente modesti (poche testimonianze) possono comunque giustificare la sospensione se vanno esaminate e controesaminate da molte parti.
  • In sede di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato: la Corte verifica la non manifesta illogicità e la coerenza dell'argomentazione rispetto ai dati richiamati; non procede a una rinnovata valutazione dei fatti salvo casi di manifesta illogicità.
  • Per impugnare con successo una sospensione occorre dimostrare l'assenza di una motivazione adeguata o la manifesta illogicità della valutazione prognostica; contestazioni parcellizzate e una rivalutazione parziale degli elementi non sono sufficienti.
  • Nella difesa preventiva, è utile documentare concretamente perché le caratteristiche processuali non giustificano la sospensione (es. elenco dettagliato e comprovabile di testi già acquisiti, intercettazioni depositate, unico dichiarante rilevante) e mostrare la non rilevanza delle ragioni organizzative addotte.
  • La valutazione deve essere compiuta nel suo insieme: ogni singolo elemento va considerato in relazione agli altri e non isolatamente.

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