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Sentenza

Sentenza n. 7724/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 27 aprile 2022, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 15 luglio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202304889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato a fronte di precedenti penali e di una dichiarazione non veritiera nella domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della norma, travisamento dei fatti, inadeguatezza della motivazione e carenza di istruttoria, sostenendo che la condanna, con pena sospesa, per falso ideologico in atto pubblico e falso materiale in certificati riguardasse fatti risalenti al 2015, di lieve entità e di scarso allarme sociale. Ha inoltre dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché il diniego sarebbe stato fondato su un unico illecito penale isolato e risalente. Nel procedimento amministrativo il Ministero aveva comunicato il preavviso di rigetto e valutato non dirimenti le osservazioni presentate dall’interessato. È inoltre emerso che il ricorrente aveva reso una dichiarazione non veritiera nella domanda quanto alla condanna riportata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i reati di falso ideologico in atto pubblico e falso materiale in certificati costituiscano un indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, perché incidono sulla fede pubblica. La loro risalenza al 2015 non ne impediva la valutazione, poiché i fatti ricadevano nel decennio antecedente alla domanda del 15 luglio 2016, periodo rilevante per la verifica dell’irreprensibilità della condotta e per la prognosi sull’inserimento dell’istante nella comunità nazionale e sul rispetto dei valori fondamentali dell’ordinamento. Il Collegio ha valorizzato anche la gravità dei reati, puniti con pena edittale massima di tre anni, ritenendo applicabile a fortiori alla naturalizzazione la rilevanza ostativa prevista dall’art. 6 della legge n. 91/1992 per la cittadinanza per matrimonio. Ha inoltre affermato che la valutazione ministeriale può comprendere, in un’ottica precauzionale, non soltanto i fatti penalmente rilevanti, ma anche la personalità, la condotta di vita e le situazioni di astratta pericolosità sociale. La dichiarazione non veritiera resa nella domanda è stata considerata autonomamente significativa, anche ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, quale indice di mancata comprensione e adesione ai principi che governano il procedimento amministrativo. Lo stabile inserimento economico e sociale dell’interessato è stato ritenuto elemento ordinario o meramente preliminare, non idoneo a compensare i fattori ostativi. La cittadinanza per naturalizzazione presuppone infatti un interesse pubblico e una valutazione prognostica particolarmente rigorosa, tale da escludere dubbi sull’affidabilità e sulla piena adesione ai valori costituzionali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica una valutazione amministrativa dell’inserimento dell’istante nella comunità nazionale, dell’irreprensibilità della condotta e della sua affidabilità complessiva.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    Le ipotesi preclusive previste per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio possono rilevare, a fortiori, anche nella valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego ministeriale fondato sui precedenti penali, sulla loro incidenza sulla fede pubblica e sulla dichiarazione non veritiera resa nella domanda.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all’interessato di presentare osservazioni, che l’amministrazione deve valutare; nel caso concreto le osservazioni sono state ritenute non dirimenti.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    La dichiarazione non veritiera resa nella domanda può concorrere autonomamente alla valutazione negativa dell’affidabilità del richiedente e alla reiezione dell’istanza.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, è stata considerata quale elemento rilevante della valutazione ministeriale.

  • art. 445 c.p.p.

    La definizione del procedimento penale mediante applicazione della pena su richiesta non ha impedito la considerazione dei fatti ai fini della prognosi amministrativa sull’affidabilità del richiedente.

  • art. 479 c.p.

    Il falso ideologico in atto pubblico è stato valorizzato come condotta lesiva della fede pubblica e indice di inaffidabilità.

  • artt. 477 e 482 c.p.

    Il falso materiale in certificati è stato valorizzato come condotta lesiva della fede pubblica e rilevante nella valutazione della domanda di cittadinanza.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’amministrazione esercita un potere valutativo e prognostico volto a verificare non solo la posizione formale dell’istante, ma anche la sua affidabilità complessiva, l’irreprensibilità della condotta e la piena adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento e della comunità nazionale.
  • I reati contro la fede pubblica, quali il falso ideologico in atto pubblico e il falso materiale in certificati, possono costituire indici sintomatici di inaffidabilità e giustificare il diniego della cittadinanza per naturalizzazione, anche quando siano stati commessi alcuni anni prima della decisione, se ricadono nel periodo di osservazione antecedente alla domanda.
  • Ai fini della valutazione della domanda di naturalizzazione, l’amministrazione può considerare, secondo una prognosi ragionevole e con finalità precauzionale, non soltanto le condanne penali, ma anche la personalità, la condotta di vita e le dichiarazioni rese dall’interessato nel procedimento.
  • La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza può concorrere autonomamente al giudizio negativo sull’affidabilità del richiedente, anche a prescindere dall’integrazione di uno specifico reato di falso, in quanto indice di mancata conoscenza o adesione ai principi di correttezza che governano i rapporti con la pubblica amministrazione.
  • Lo stabile inserimento economico e sociale del richiedente non è, di per sé, sufficiente a superare precedenti penali o condotte dichiarative negative, poiché costituisce un requisito ordinario o preliminare e non dimostra automaticamente la sussistenza dell’interesse pubblico all’ampliamento della comunità nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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