Cassazione Penale, Sentenza n. 30411/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il fallimento di un'impresa individuale e la condanna dell'imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, ritenute commesse nella qualità di titolare dell'impresa fallita. Secondo l'imputazione, l'agente avrebbe distratto un bene aziendale (una cella frigorifera) e i ricavi dell'attività proseguita dopo la dichiarazione di fallimento; inoltre avrebbe sottratto o occultato le scritture contabili, in particolare libro giornale e registro inventari per gli anni indicati. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva, da un lato, erronea applicazione degli artt. 216 e 217 l. fall. perché la Corte di appello avrebbe qualificato come fraudolenta documentale una condotta, al più, riconducibile alla bancarotta semplice documentale, in assenza della prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie fraudolenta; dall'altro lato, vizio di motivazione per mancata adeguata considerazione della relazione del curatore ex art. 33 l. fall., da cui emergerebbero negligenza e impreparazione, non la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Contestava inoltre che i giudici avessero confuso le diverse ipotesi di bancarotta documentale, sovrapponendo condotte alternative senza chiarire la reale contestazione e la concreta condotta ritenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che nell'imputazione erano state contestate entrambe le forme di bancarotta fraudolenta documentale, sia quella specifica sia quella generica, e ha richiamato il principio per cui è ammissibile una contestazione alternativa di tali ipotesi. Ha precisato che spetta poi ai giudici di merito individuare quale fattispecie sia stata concretamente integrata e motivare su elemento oggettivo e soggettivo. Nel caso concreto, i giudici di merito, in doppia conforme, hanno motivato in modo adeguato sulla bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico, ritenendo provata la sottrazione di parte delle scritture contabili e la finalità di coprire le distrazioni patrimoniali. La Corte di appello ha aggiunto solo una considerazione ipotetica sulla non riqualificabilità in bancarotta semplice anche nell'eventualità di insussistenza del dolo specifico, ma tale passaggio è stato ritenuto privo di incidenza sulla tenuta logica della motivazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
Disciplina la bancarotta fraudolenta; la sentenza distingue tra forma documentale specifica a dolo specifico e forma generica a dolo generico, entrambe contestabili alternativamente, ma poi da individuare concretamente in motivazione.
art. 217 l. fall.
Richiamato dalla difesa per sostenere la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale, ritenuta però non praticabile nel caso concreto.
art. 33 l. fall.
È la relazione del curatore fallimentare cui la difesa ha attribuito valore escludente del dolo, ma la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli all'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- È ammissibile la contestazione alternativa delle due forme di bancarotta fraudolenta documentale, quella per sottrazione, distruzione o occultamento delle scritture contabili a dolo specifico e quella per fraudolenta tenuta delle scritture a dolo generico, senza che ciò determini di per sé indeterminatezza dell'imputazione.
- Quando sono contestate in alternativa più figure di bancarotta documentale, il giudice di merito deve specificare quale fattispecie sia concretamente integrata, dando conto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo effettivamente ritenuti provati.
- La bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili e un dolo specifico di pregiudizio ai creditori; la forma generica presuppone invece una tenuta delle scritture tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, con dolo generico.
- La sottrazione o distruzione delle scritture contabili può essere anche parziale, ossia riferita solo ad alcuni libri o registri.
- Non è consentita la riqualificazione in bancarotta semplice quando dagli accertamenti di merito risulti non una mera irregolarità contabile, ma la sottrazione di parte della documentazione e una finalità di occultamento delle distrazioni patrimoniali.
- In presenza di doppia conforme con motivazioni coerenti sulla fattispecie fraudolenta, una diversa lettura difensiva della relazione del curatore o del materiale probatorio, se meramente assertiva o fattuale, non è idonea a scardinare la decisione di merito.
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