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Ordinanza

Ordinanza n. 1056/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 376/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il diniego o il mancato accoglimento della pratica relativa al nulla osta al lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare. La controversia riguardava l'oggettiva carenza documentale della pratica relativa alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, in particolare la mancata tempestiva produzione della comunicazione al Centro per l'impiego territoriale diretta a verificare l'indisponibilità di un lavoratore per la mansione richiesta già presente sul territorio nazionale. In appello è stata invocata l'integrazione documentale prodotta dal datore di lavoro, una società di trasporto, in un separato giudizio e depositata in primo grado dalla difesa erariale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la valutazione del TAR. Ha ritenuto che la documentazione sopravvenientemente prodotta non fosse idonea a superare le carenze rilevate dall'Amministrazione, poiché l'art. 22 d.lgs. 286/1998 richiede che la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale sull'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale preceda, e non segua, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro del cittadino straniero. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    “Visto l'art. 62 cod. proc. amm.”

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    “preveda che la suddetta verifica presso il CIT preceda -e non segua come nella fattispecie- la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro di cittadino straniero”

    La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale dell'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve essere effettuata prima della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; la sua esecuzione successiva non sana la carenza della pratica.

Massime di principio

  • Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro dello straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale dell'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta.
  • La produzione successiva della documentazione relativa alla verifica presso il Centro per l'impiego non supera la carenza originaria quando la verifica sia stata effettuata dopo la richiesta nominativa di nulla osta, poiché l'ordine temporale degli adempimenti è prescritto dalla legge.
  • In sede cautelare d'appello, la documentazione prodotta in un separato giudizio e successivamente acquisita nel processo non è idonea a superare i rilievi dell'Amministrazione se non dimostra il rispetto della sequenza procedimentale legalmente prevista.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

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