Cassazione Civile, Sentenza n. 786/2021 del 19/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società Enalpina impugnava la decisione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche che aveva dichiarato difetto di interesse su parte delle domande e incompetenza per le altre, e proponeva cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ritenuta aver dichiarato inammissibile (per tardività) il suo appello. Il nodo giuridico centrale era se il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 189 del r.d. 11/12/1933 n.1775 per proporre appello decorresse dalla notificazione a mezzo PEC della copia integrale del dispositivo della sentenza (come sosteneva la Cassazione e la giurisprudenza consolidata) oppure se dovesse attendersi la preventiva registrazione della sentenza (interpretazione della ricorrente fondata sulla struttura "bifasica" prevista dall'art. 183 del medesimo T.U.), con la conseguenza che l'appello notificato il 9/10/2018 sarebbe stato tardivo se il termine fosse iniziato il 30/5/2018.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno rigettato il ricorso, riaffermando il principio consolidato secondo cui, alla luce delle successive modifiche della disciplina sulla registrazione degli atti (in particolare il d.P.R. n.131/1986), la notificazione a mezzo PEC, a cura del cancelliere, della copia integrale della sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare previsto dall'art. 189 del r.d. n.1775/1933. La Corte ha qualificato come irrilevante l'errore materiale del cancelliere nella menzione del comma 2 dell'art. 183. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (compensi Euro 4.000,00 oltre 15% spese forfettarie, esborsi Euro 200,00 e accessori), nonché all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002 se dovuto.
Norme richiamate
R.D. 11/12/1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)
art. 183 (commi 3 e 4), art. 189 (comma 1), art. 202
La Corte interpreta gli artt. 183 e 189 in senso da ritenere che la notificazione a mezzo PEC della copia integrale del dispositivo faccia decorrere il termine breve per impugnare; la struttura "bifasica" prevista originariamente dall'art.183 non costituisce più condizione per l'inizio del termine a causa delle modifiche successive della disciplina sulla registrazione.
R.D. 30/12/1923, n.3269 (legge di registro)
Storicamente imponeva la registrazione preventiva e impediva al cancelliere di rilasciare copia prima della registrazione; questa disciplina storica giustificava originariamente la struttura bifasica, ma è stata superata dalle modifiche successive.
D.P.R. 26/04/1986, n.131 (Testo unico imposta di registro)
Ha modificato la disciplina della registrazione: al comma 1 richiede registrazione prima del rilascio di copie per alcuni atti, ma il comma 2 esclude l'applicazione a copie di sentenze e provvedimenti rilasciati per la prosecuzione del giudizio. Ciò ha reso non necessaria la registrazione preliminare ai fini processuali e ha reso la notificazione della copia integrale efficace per la decorrenza dei termini.
art. 13 (comma 1-bis e comma 1-quater)
Norme sul contributo unificato: in caso di rigetto del ricorso la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite
Cass., Sez. Un., n.7607/2010; n.10453/2015; n.29393/2018; n.8048/2018; n.5642/2019 e altre
Le Sezioni Unite hanno stabilito e poi confermato che la notificazione della copia integrale del dispositivo della sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche fa decorrere il termine breve per impugnare, senza attendere la registrazione, per effetto dell'evoluzione normativa in materia di registro.
Massime di principio
- Per le sentenze del Tribunale regionale delle acque pubbliche il termine breve per impugnare (art.189 r.d. n.1775/1933) decorre dalla notificazione a mezzo PEC della copia integrale del dispositivo disposta dal cancelliere: non è più necessario attendere la registrazione dell'atto.
- Le modifiche introdotte dal d.P.R. n.131/1986 hanno reso la registrazione, ove dovuta, rilevante principalmente a fini fiscali e non condizionano l'esercizio del diritto di impugnazione; pertanto, in presenza di notificazione valida, il destinatario deve computare da quella data i termini processuali.
- Un errore formale o una citazione inesatta nel testo dell'avviso di deposito da parte della cancelleria (es. riferimento a un comma non pertinente) non sospende né posticipa la decorrenza del termine se la notificazione della copia integrale è stata comunque eseguita.
- In caso di ricezione di un avviso di deposito e della copia integrale della sentenza via PEC, è prudente agire immediatamente e calcolare il termine di impugnazione a partire dalla data di ricezione, evitando di rimandare l'azione in attesa di eventuali registrazioni.
- Chi ritiene che la notificazione sia viziata deve eccepire tempestivamente il vizio: non contestare entro il termine breve può determinare l'improcedibilità o la tardività dell'impugnazione e conseguenti condanne alle spese e al contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 727/2021 del 19/01/2021
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 728/2021 del 19/01/2021
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 729/2021 del 19/01/2021
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 730/2021 del 19/01/2021
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 731/2021 del 19/01/2021
- Sentenza civile · 19 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 732/2021 del 19/01/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →