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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29611/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per omesso versamento di contributi previdenziali. Il ricorrente deduceva, da un lato, la violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione, sostenendo che la condotta omissiva si fosse interrotta nel luglio 2017 e che, quindi, non dovessero applicarsi le sospensioni della prescrizione introdotte dalla c.d. legge Orlando; dall'altro lato, contestava la regolarità della diffida ad adempiere dell'INPS, affermando che non fosse possibile risalire all'identità del consegnatario della raccomandata e che il decreto di citazione a giudizio non fosse idoneo a consentire il pagamento utile a evitare la punibilità, anche per inesattezze sulle mensilità omesse.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, osservando che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ha natura di fattispecie a progressione criminosa e si consuma unitariamente alla scadenza del termine per l'ultima mensilità dell'anno; inoltre, anche seguendo la tesi difensiva, le sospensioni della prescrizione introdotte dalla legge n. 103/2017 risultavano comunque applicabili, poiché la consumazione ricadeva nel periodo di vigenza della disciplina richiamata. Ha poi ritenuto infondata anche la doglianza sulla diffida INPS, richiamando il principio secondo cui la conoscenza dell'avviso può desumersi dall'invio alla residenza del destinatario e dalla ricezione da parte di persona presente, gravando sull'imputato l'onere di dimostrare la mancata conoscenza senza propria colpa. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638

    omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

    Integra un reato connotato da progressione criminosa; superata la soglia annua di punibilità, le ulteriori omissioni dell'anno si inseriscono in un reato unitario a consumazione prolungata che si esaurisce con la scadenza del termine dell'ultima mensilità.

  • art. 3, comma 6, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.

  • art. 1 L. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto una disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Ha ulteriormente rimodulato il sistema della prescrizione; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema da tale legge.

Massime di principio

  • Nel delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, una volta superata la soglia annua di punibilità, le omissioni successive nel medesimo anno non danno luogo a autonomi fatti esauriti, ma si inseriscono in una progressione criminosa unitaria, la cui consumazione si completa alla scadenza del termine dell'ultima mensilità dovuta.
  • Ai fini della prescrizione, nei reati a consumazione prolungata occorre individuare il dies a quo nella data di definitiva cessazione della condotta secondo la struttura tipica del reato, non in base a una frammentazione artificiosa delle singole omissioni non sorretta da adeguata base fattuale o giuridica.
  • La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 opera per i reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, senza che le successive leggi di riforma abbiano effetto retroattivo ablativo su tale regime per i fatti già commessi.
  • In tema di omesso versamento contributivo, la regolare conoscenza dell'avviso di accertamento può essere desunta dall'invio della raccomandata all'indirizzo corretto del destinatario e dalla ricezione del plico da parte di persona presente, salvo che l'imputato dimostri specifici elementi idonei a provare una mancata conoscenza non imputabile a sua colpa.
  • La doglianza relativa alla fruizione della causa di non punibilità collegata al pagamento tardivo richiede il confronto con la concreta motivazione di merito circa l'effettiva conoscenza della contestazione e la possibilità di adempiere; la mera contestazione formale della relata di notifica non basta se non sorretta da elementi specifici.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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