Cassazione Civile, Ordinanza n. 10291/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una fondazione nei confronti di una persona fisica, ritenuta responsabile della diffusione di un comunicato stampa del 16 maggio 2017, qualificato come diffamatorio. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda perché non era stata provata la effettiva divulgazione del comunicato a terzi e, di conseguenza, non era stato dimostrato né l'an del danno né la sua entità. In Cassazione la fondazione ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere la Corte territoriale correttamente valorizzato gli indizi, che avrebbero consentito di ritenere provata per presunzioni la diffusione del comunicato; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice d'appello escluso la prova della divulgazione senza considerare il contenuto della mail con allegato il comunicato, la mancata contestazione specifica della mail e le deduzioni della società editrice; 3) ulteriore violazione degli artt. 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che una volta provata la divulgazione il danno reputazionale avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno in via presuntiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi, terzi e quarti motivi inammissibili perché diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità; anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le censure non denunciavano correttamente una violazione delle regole sull'onere della prova o del paradigma dell'art. 115 c.p.c., ma miravano solo a contestare il giudizio di fatto del giudice di merito. In via preliminare è stata accolta l'istanza di rimessione in termini della ricorrente sul deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, con conseguente superamento del rilievo di improcedibilità prospettato nella proposta ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'istanza di rimessione in termini della fondazione ricorrente quanto al deposito tardivo della relazione di notificazione della sentenza impugnata, escludendo così l'improcedibilità prospettata nella proposta accelerata. Tuttavia, esaminati i motivi di ricorso, li ha tutti dichiarati inammissibili perché, sotto le etichette di violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla prova, la ricorrente sollecitava in realtà una rivalutazione del merito istruttorio e una diversa lettura delle risultanze probatorie. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore del solo controricorrente effettivamente resistente e con esclusione della ripetibilità delle spese in favore della società editrice notificata solo a fini di litis denuntiatio. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
la proposta di definizione accelerata non è di per sé incompatibile con la partecipazione del consigliere relatore al collegio decidente; la successiva decisione non è una fase autonoma di riesame della proposta.
art. 51 c.p.c.
non ricorre incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta accelerata, perché tale proposta non ha funzione decisoria.
art. 52 c.p.c.
richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore nel procedimento accelerato.
art. 2727 c.c.
la censura non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del valore indiziario degli elementi probatori da parte della Cassazione.
art. 2729 c.c.
il vizio prospettato è inammissibile quando mira soltanto a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulle presunzioni.
art. 2697 c.c.
la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata, non quando valuta in modo non condiviso le prove offerte.
art. 115 c.p.c.
la violazione si ha solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non voler osservare la regola di decisione fondata sulle prove dedotte; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
la doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale inesistente o ignora la regola del prudente apprezzamento; non se si contesta il cattivo esercizio della valutazione probatoria.
art. 360 c.p.c.
il ricorso non può essere fondato, sotto la veste di violazione di legge, su una mera richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove.
art. 360 c.p.c.
l'omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa o insufficiente considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 96 c.p.c.
non sono stati ritenuti integrati i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata in base alla diversa ragione della decisione rispetto alla proposta accelerata.
art. 96 c.p.c.
non sono stati ritenuti dovuti la somma alla Cassa delle ammende e i correlati presupposti sanzionatori.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
è stato dato atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare sotto forma di violazione di legge una critica che, in sostanza, mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli indizi compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la parte soccombente contesta il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove offerte.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice decide su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non voler osservare la regola di giudizio fondata sulle prove introdotte; non è sufficiente lamentare una valutazione probatoria sfavorevole.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce a una prova un valore legale non previsto o disattende la regola del prudente apprezzamento in presenza di una prova soggetta a valutazione discrezionale; non quando si contesta semplicemente il cattivo esercizio di tale apprezzamento.
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta indicare documenti o elementi istruttori che il giudice non abbia valorizzato in modo conforme alla tesi di parte.
- In materia risarcitoria, la prova della diffusione a terzi del contenuto asseritamente diffamatorio resta un presupposto fattuale che la parte attrice deve dimostrare; in difetto, non può essere riconosciuto neppure il danno all'immagine preteso in via presuntiva.
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