Cassazione Civile, Ordinanza n. 33152/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un avvocato, agendo personalmente in giudizio, aveva convenuto il condominio di un fabbricato sito in Termoli e un precedente amministratore, chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva essergli stati causati dai convenuti; nel processo erano stati chiamati anche altri soggetti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d'appello aveva poi confermato il rigetto dell'appello principale, dichiarando nel contempo cessata la materia del contendere nei rapporti tra alcune parti e definendo alcune impugnazioni incidentali. In cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi, ma il contenuto del ricorso è stato ritenuto dalla Corte confuso, prolisso e privo di una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, nonché privo di un adeguato e sintetico richiamo delle ragioni di diritto e degli atti e documenti posti a base delle censure, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando in via pregiudiziale e assorbente il mancato rispetto dei requisiti di contenuto-forma dell'atto di impugnazione previsti dall'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. La Corte ha affermato che il ricorso non consentiva di ricostruire in modo chiaro e completo la vicenda sostanziale e processuale né di comprendere adeguatamente le doglianze; ha aggiunto che le lacune originarie non potevano essere colmate da atti successivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del resistente, e ha altresì applicato le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per la costituzione personale dell'avvocato ricorrente
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
i motivi devono essere chiari e sintetici e sorretti dall'adeguato richiamo degli atti e documenti rilevanti; l'inosservanza integra causa di inammissibilità
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio dopo istanza di decisione del ricorrente
art. 380 bis, comma 1, c.p.c.
la proposta di definizione accelerata è stata condivisa dalla Corte perché la causa era pregiudicata dall'inammissibilità del ricorso
art. 93 c.p.c.
fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore che ha dichiarato l'anticipazione
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato con condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite ritenuta sanzionabile
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato con condanna del ricorrente al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
dichiarati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione
art. 24 Cost.
richiamato nel bilanciamento tra requisiti di forma del ricorso ed effettiva tutela del diritto di difesa
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato quale parametro del giusto processo a sostegno dell'esigenza di chiarezza e sinteticità
art. 6 CEDU
richiamato come parametro convenzionale del giusto processo
art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.
richiamato in relazione alle conseguenze sanzionatorie previste per l'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una esposizione sommaria dei fatti di causa chiara, completa ed essenziale, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale senza dover consultare altri atti.
- Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma uno strumento funzionale alla intelligibilità delle censure e alla verifica della loro decisività.
- Dopo la riformulazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l'esposizione dei fatti deve essere non solo chiara ma anche limitata ai fatti essenziali per l'illustrazione dei motivi; una esposizione sovrabbondante, confusa o prolissa può integrare inammissibilità.
- L'inammissibilità può derivare anche dal difetto di chiarezza e sinteticità nell'illustrazione dei motivi e dalla mancata indicazione/trascrizione o puntuale richiamo degli atti e documenti su cui i motivi si fondano.
- Le lacune originarie del ricorso per cassazione non possono essere sanate mediante atti successivi o attraverso la sola lettura dei motivi.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare, oltre alle spese di lite, anche le conseguenze sanzionatorie previste dagli artt. 96 c.p.c. e 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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