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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33547/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale aveva confermato il rigetto dell’istanza di dissequestro parziale o di riduzione dell’oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Il vincolo riguardava una partecipazione totalitaria in una società ceduta da uno degli imputati a un’altra imputata e, in subordine, somme di denaro, beni mobili e immobili, quote societarie e altri beni fino alla concorrenza di euro 1.313.534,90; erano inoltre stati sequestrati beni intestati a una delle imputate ai fini della confisca prevista dagli artt. 240-bis c.p. e 12-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che al momento della cessione delle quote non fosse stato notificato alcun avviso di accertamento, ma soltanto una richiesta di informazioni, e che mancasse quindi la rappresentazione attuale e concreta di un debito tributario certo, liquido ed esigibile. Con il secondo motivo, ha denunciato vizi motivazionali e violazione di legge quanto alla sproporzione del sequestro rispetto al debito tributario, contestando il mantenimento del vincolo sull’intera partecipazione societaria e chiedendo che fosse considerato, quale limite, il valore di un terreno edificabile indicato dalla difesa. La Corte ha ritenuto il primo motivo precluso, perché la questione relativa al fumus non era stata proposta nell’istanza di revoca né devoluta al tribunale cautelare, e il secondo motivo inammissibile, perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei valori economici, estranea ai limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di devoluzione: in sede di legittimità non possono essere introdotte questioni non sottoposte al giudice dell’appello cautelare, sicché non era possibile contestare per la prima volta la sussistenza del fumus del reato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’ordinanza impugnata conteneva una motivazione effettiva, coerente e comprensibile sulla determinazione del valore dei beni e sulla non comparabilità tra il valore degli immobili e quello delle quote societarie; le doglianze miravano invece a una rivalutazione di merito non consentita dall’art. 325, comma 1, c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato il criterio secondo cui, nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il profitto sequestrabile corrisponde al valore dei beni idonei a garantire il credito erariale e, per gli immobili, può giungere sino al doppio dell’importo del debito tributario complessivo. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    La disposizione incrimina la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; il provvedimento considera il valore dei beni idonei a fungere da garanzia dei crediti tributari come parametro per individuare il profitto sequestrabile.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato con riferimento al sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato tributario.

  • art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato quale base normativa della confisca per la quale era stato disposto il sequestro di beni intestati a una delle imputate.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato quale ulteriore fondamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni intestati a una delle imputate.

  • art. 125 c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici cautelari.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato in relazione al sequestro preventivo; la Corte ha escluso vizi motivazionali radicali nel provvedimento impugnato.

  • art. 275 c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti con riferimento alla proporzionalità della misura, senza che la Corte ravvisasse una violazione deducibile nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge.

    Nel giudizio di legittimità sono deducibili la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione e i vizi motivazionali radicali, non la mera illogicità manifesta né la rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La Corte richiama la disposizione per distinguere il vizio di manifesta illogicità della motivazione, deducibile secondo la specifica previsione dell’articolo, dai limiti del ricorso ex art. 325 c.p.p.

  • art. 77, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione è richiamata quale parametro per il limite massimo del valore sequestrabile, individuato nel doppio dell’importo complessivo del debito tributario quando il vincolo riguarda beni immobili.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento emesso all’esito dell’appello cautelare non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state proposte con l’istanza originaria e devolute al giudice dell’appello; la mancata contestazione tempestiva del fumus commissi delicti preclude la relativa deduzione in sede di legittimità.
  • Nel ricorso per cassazione avverso un’ordinanza di sequestro preventivo sono deducibili per violazione di legge la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione meramente apparente o vizi motivazionali talmente radicali da rendere inesistente o incomprensibile il percorso logico; non è invece consentita la denuncia della mera illogicità della motivazione né la rivalutazione del compendio probatorio e dei valori economici.
  • Nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il profitto suscettibile di sequestro preventivo funzionale alla confisca è individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia dei crediti tributari, secondo i criteri applicabili alla riscossione coattiva.
  • Quando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca riguarda beni immobili, è conforme al principio di proporzionalità il vincolo sull’intero valore dell’immobile, anche se superiore all’entità della pretesa tributaria, purché il valore non superi il limite massimo pari al doppio del debito tributario complessivo.
  • Il valore di una partecipazione societaria non coincide automaticamente con il valore dei singoli beni appartenenti alla società, dovendo essere determinato sulla base dei dati contabili e della situazione della società; stime immobiliari risalenti e riferite ai beni sociali non sono di per sé idonee a dimostrare il valore attuale delle quote.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoSequestro preventivoImpugnazioni
RamiReati tributariMisure cautelariProcesso penale

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