Cassazione Penale, Sentenza n. 1730/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cardi ha impugnato la sentenza con due motivi principali: (1) censura per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'applicazione automatica, senza contraddittorio e senza adeguata motivazione, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992, deducendo che non erano state contestate le aggravanti relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti (richiamando la sentenza n.88/2021 della Corte Costituzionale); (2) censura in relazione al nuovo testo dell'art.444 cod.proc.pen. (modifiche d.lgs. n.150/2022), per cui le parti possono chiedere la non applicazione delle pene accessorie o la loro applicazione per durata determinata e, quindi, il giudice non poteva applicare autonomamente la revoca in assenza di accordo delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla revoca della patente di guida e ha rinviato gli atti al Tribunale di Cassino per un nuovo giudizio sul punto, dovendosi fornire motivazione puntuale e specifica rispetto ai parametri di cui all'art.218, comma 2, d.lgs. n.285/1992 qualora la revoca sia applicata in assenza delle aggravanti di cui all'art.589-bis. Ha altresì dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art.589-bis c.p.; pertanto la statuizione penale sostanziale resta confermata, salvo la parte accessoria amministrativa che va riesaminata con adeguata motivazione.
Norme richiamate
art.444 cod.proc.pen.
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). La Corte rileva che, dopo le modifiche del d.lgs. n.150/2022, le parti possono chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, ma il punto decisivo qui è che il giudice non può imporre automaticamente una sanzione amministrativa accessoria senza motivazione.
art.222, comma 2, d.lgs. 30/04/1992, n.285 (codice della strada)
Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida
Il testo originario prevedeva un automatismo della revoca; la Corte Costituzionale (e la Cassazione richiamata) hanno limitato tale automatismo stabilendo che la revoca non è automatica se non sono contestate le aggravanti relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze; in assenza di tali aggravanti il giudice deve valutare e motivare la scelta tra sospensione e revoca sulla base dei parametri dell'art.218 co.2.
art.589-bis c.p.
Norma che disciplina l'omicidio stradale e prevede aggravanti (comma 2 e 3) relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti. La presenza di tali aggravanti giustifica, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'applicazione automatica della revoca; la loro assenza richiede valutazione individuale.
Sentenza Corte Costituzionale n.88 del 2021
nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni ...
La Corte Costituzionale ha escluso l'automatismo della revoca della patente per tutti i casi eccetto quelli aggravati (guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti). Ha imposto che, al di sotto di tali casi, il giudice effettui una valutazione individualizzata e motivata prima di applicare la revoca.
art.218, comma 2, d.lgs. n.285/1992
Contiene i parametri da considerare per la determinazione delle sanzioni amministrative relative alla circolazione (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriori circolazione). La Cassazione indica tali parametri come quelli cui il giudice deve riferirsi e motivare distintamente quando sceglie la revoca anziché la sospensione.
art.606 cod.proc.pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile la censura relativa all'applicazione/omissione di sanzioni amministrative anche nelle impugnazioni avverso applicazione della pena su richiesta delle parti.
art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.
Limita i motivi per ricorso per cassazione contro le sentenze di applicazione pena su richiesta delle parti; tuttavia la giurisprudenza (Sez. U. n.21369/2019) ammette il motivo che censura l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative, per cui il ricorso è stato ritenuto ammissibile su questo punto.
d.lgs. n.150 del 2022
Ha modificato il testo dell'art.444 cod.proc.pen.; la corte evidenzia che tali modifiche consentono alle parti di chiedere deroghe in ordine alle pene accessorie, circostanza che incide sul regime delle pene accessorie nel patteggiamento, ma nel caso concreto il criterio decisivo è la mancanza di motivazione da parte del giudice per la revoca.
Massime di principio
- La revoca della patente non è applicabile automaticamente ogni qualvolta si condanna per omicidio o lesioni stradali: se non sono contestate le aggravanti (guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti) il giudice deve effettuare una valutazione individualizzata e motivata prima di optare per la revoca invece della sospensione.
- Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti (art.444), l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie richiede una motivazione distinta e specifica basata sui parametri dell'art.218 co.2 d.lgs. n.285/1992; l'assenza di tale motivazione comporta annullamento limitato alla sanzione accessoria.
- Le modifiche normative (d.lgs. n.150/2022) che consentono alle parti di chiedere la non applicazione o la determinazione della durata delle pene accessorie non autorizzano il giudice ad imporre autonomamente la revoca senza un'adeguata valutazione e motivazione.
- La Corte di Cassazione è competente a sindacare, anche in caso di patteggiamento, l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie nei limiti di ammissibilità del ricorso; l'effetto pratico è l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame della sola questione accessoria.
- Per conformità ai principi di proporzionalità e uguaglianza, quando si valuta la sanzione amministrativa accessoria (sospensione vs revoca) il giudice deve esplicitare come i parametri relativi al danno, alla gravità della violazione e al rischio di ulteriori pericoli giustifichino la scelta più gravosa.
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